La Regione Marche ha emanato la
Delibera n.1857 del 15 dicembre 2008 " Recepimento dell’intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 Giungno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini,caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.”
Il
Regolamento (CE) n.853/2004 all’allegato III,sezione I, capitolo IV,punto 16,lettera d), stabilisce che, ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di essi che rimangono nella carcassa devono essere asportati integralmente e il più rapidamente possibile, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente.
In alcune zone d’Italia è uso e costume commercializzare le carcasse intere di ovini, caprini e suini lattanti con i visceri ancora all’interno.
Il legislatore comunitario, per consentire il mantenimento dei metodi tradizionali,all’art 10, commi 3 e 4 del citato
Regolamento (CE) n.853/2004 , aveva previsto la possibilità che gli Stati Membri potessero adottare misure nazionali per applicare i requisiti specifici dell’allegato III.
- È possibile mantenere la produzione tradizionale di ovicaprini lattanti ( tra i 25 e 60 giorni di età) e di lattonzoli ( suini di età inferiore ai 35 giorni) parzialmente sviscerati.
- I visceri della cavità toracica , il fegato ed il grande omento che mantengono la connessione anatomica con la carcassa devono essere sottoposti a visita post-mortem effettuata ai sensi dell’art.5,comma1 del Regolamenti (CE) n.854/2004
- Le carcasse di cui sopra devono essere stoccate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3° C.
Ultima modifica:20 gennaio 2009