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Sicurezza alimentare: emanate le linee di indirizzo regionali per la programmazione dei controlli ufficiali

  • 26 gennaio 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Con Decreto Dir. P.F. veterinaria e sicurezza alimentare n. 3 del 15/01/2009,  “Controlli Ufficiali sugli stabilimenti di produzione”, sono state approvate nella Regione Marche le linee di indirizzo per la programmazione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia d’igiene e sicurezza alimentare ai sensi del Reg. 882/04 CE.

Il Regolamento 882/04 stabilisce che gli Stati Membri devono garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata in funzione dei rischi identificati; inoltre il D.lgs. 193/2007 ha identificato le Autorità Competenti (AC) nel Ministero della Salute, nelle Regioni e nelle Aziende Sanitarie Locali e di conseguenza la Regione Marche, con il Decreto dirigenziale n. 156 del 11/05/2006  “Sicurezza Alimentare: Linee guida per i Dipartimenti di Prevenzione per la valutazione del rischio delle imprese alimentari ai fini del controllo ufficiale” ha iniziato a dare applicazione alle nuove modalità di controllo ufficiale fornendo indicazioni ai servizi territoriali sulle modalità di classificazione in base al rischio degli stabilimenti di produzione e lavorazione di sostanze alimentari.

Il nuovo Decreto n. 3/2009 è stato emanato al fine di fornire ai servizi delle Zone Territoriali ASUR una serie di indicazioni utili per la programmazione delle attività di controllo ufficiale che permettano di raggiungere gli obbiettivi di sicurezza alimentare attraverso la definizione dei seguenti aspetti:

  • Strumenti e tecniche del controllo ufficiale
  • Modalità di funzionamento delle Autorità Competente
Infatti la nuova normativa modifica l’orientamento tradizionale del controllo ufficiale, ridefinendone gli “strumenti” a disposizione dell’AC.
 
Gli “strumenti del controllo ufficiale”, così come individuati dall’art. 2 del Reg. Ce/882/04 e dall’ art. 2 del Reg. Ce/854/04sono : monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, campionamento, audit . Essi vengono dettagliatamente definiti nell’allegato A al suddetto Decreto n.3/2009.
 
Ai fini del raggiungimento degli obbiettivi previsti in materia di controllo ufficiale, le AC dell’ASUR devono almeno prevedere:
  1. un sistema informativo e documentale che comprenda almeno l’anagrafica degli OSA e la rilevazione dell’attività svolta e degli esiti
  2. una pianificazione del lavoro basata sulla categorizzazione del rischio relativo delle imprese alimentari
  3. procedure documentate per l’esecuzione dei controlli ufficiali
  4. formazione, addestramento e aggiornamento del personale deputato ai controlli ufficiali
  5. audit ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Reg. 882/04
L’ Autorità Competente regionale fornisce alle A.C. delle Zone Territoriali Asur le linee di programmazione sulle attività di controllo ufficiale ed effettua attività di Audit, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Reg. 882/04, sulle Zone Territoriali dell’Asur.
La Regione acquisirà i dati delle Z.T. tramite il Sistema Informativo Veterinaria Alimenti (S.I.V.A.) e li trasmetterà annualmente al Ministero della Salute, unitamente a quelli riguardanti la propria attività ispettiva.
Gli Audit regionali saranno programmati su base annuale.
 
I controlli ufficiali sul territorio competeranno alle Zone Territoriali Asur attraverso i Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
I controlli ufficiali dovranno essere eseguiti periodicamente, in base al numero ed alle dimensioni degli stabilimenti che incidono sul territorio, alle risorse umane ed e economiche disponibili, alla categorizzazione del rischio delle singole imprese alimentari e con la frequenza appropriata.
La classificazione degli stabilimenti in base ad una categorizzazione del rischio diventa pertanto propedeutica ad una elaborazione dei piani di programmazione del controllo ufficiale.

L’ Autorità Competente locale dovrà effettuare attività di controllo ufficiale sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA), organizzando i controlli tenendo conto dei seguenti punti:
a)     numero di OSA presenti sul proprio territorio e loro distribuzione per settore produttivo
b)      classificazione degli OSA in base al rischio
c)      dati sugli stati d’allerta
d)      esiti dei precedenti controlli
e)      particolari esigenze locali
 
La programmazione finale dovrà essere pertanto il risultato dell’ applicazione dei principi sanciti dalla normativa comunitaria, interpretati e condivisi ai diversi livelli (nazionale, regionale e locale), attraverso i rispettivi strumenti di pianificazione delle attività.
 
Dopo aver definito dettagliatamente il processo di audit e le relative frequenze di esecuzione e pianificazione, il decreto in oggetto stabilisce, nelle tabelle 1a, 1b e 1c, le proposte di frequenze medie per l’esecuzione delle verifiche, da documentare tramite l’utilizzo di check list e calcolate in funzione della tipologia produttiva e del profilo di rischio.
Le frequenze indicate hanno valore di indirizzo generale e possono essere, in modo motivato, ridefinite a livello di Z. T., sulla base della compatibilità con le risorse disponibili e tenendo conto delle specifiche esigenze e priorità rilevate, fatta salva l’esigenza di garantire la completezza delle prestazioni.
 
Infine sono stabilite le frequenze delle ispezioni negli impianti registrati/riconosciuti, riassunte nelle tabelle allegate al decreto, in funzione della tipologia produttiva e della classificazione del rischio del singolo impianto.
Nel caso in cui le conclusioni dell’audit delle verifiche e delle ispezioni evidenzino delle non conformità, deve essere richiesto all’operatore del settore alimentare di porre rimedio alla situazione.
 
In allegato al Decreto è presente uno schema per la programmazione dell’attività negli stabilimenti e il registro riepilogativo annuale dell’attività svolta dalle singole Zone Territoriali.
 
 
 
Ultima modifica: 26 gennaio 2008
 
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