Influenza aviaria: nuova Ordinanza del Ministero della Salute
Emanata l’ Ordinanza del 22 ottobre 2005 “ Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria”, con la quale vengono adottate ulteriori misure di prevenzione per garantire il nostro paese rispetto al rischio di diffusione, negli animali, del virus H5N1.
In particolare:
- Viene intensificato il monitoraggio sulla fauna selvatica e sulla popolazione avicola domestica considerata a rischio d’infezione, mediante l’attuazione delle misure previste dal “piano di sorveglianza per l’influenza aviaria” riportato nell’allegato A dell’Ordinanza. In base ai risultati dei controlli si potrà disporre la limitazione dell’attività venatoria.
- Dopo valutazione del rischio di introduzione del virus, effettuata in base ai criteri indicati nell’allegato B dell’Ordinanza, le Regioni e Province autonome individuano gli allevamenti all’aperto, sia rurali che industriali, che debbono essere sottoposti a misure di biosicurezza.
- Per tutti gli allevamenti valutati a rischio debbono essere rese obbligatorie doppie reti antipassero per evitare contatti di volatili domestici con volatili selvatici; in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili. I Servizi Veterinari delle ASL verificano, attraverso idonei sopralluoghi, l’attuazione delle misure previste.
- Vengono vietate mostre, mercati, fiere o qualsiasi concentramento di pollame e altri volatili su tutto il territorio nazionale. In deroga, Regioni e Province potranno autorizzarle, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria e dandone immediata comunicazione al Ministero della Salute.
- Viene vietata l’introduzione in Italia dalla Croazia, Romania e dagli altri Paesi balcanici, di volatili vivi di qualsiasi specie, di carni e prodotti a base di carne, di uova, piume, selvaggina da penna cacciata anche al seguito di viaggiatori e cacciatori.