In attesa dell’emanazione di una disciplina corposa e organica che abbracci tutta la materia e la riassuma in un’unica norma definitiva, è stata presentata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, la nuova Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
L’Ordinanza riprende gran parte delle precedenti di pari oggetto ove ribadisce ulteriormente i divieti di sviluppare con selezione e addestramento l’aggressività dei cani e ne dispone l’illegalità ad intervenire cruentamente sui soggetti con interventi destinati a modificare la morfologia per finalità non curative (art. 2). Si stabilisce inoltre che gli interventi aventi altre finalità sono da considerare maltrattamento e sottostanno all’ art. 544 ter del codice penale.
Introduce l’innovativo concetto di “attestato” per i possessori dei cani che certifichi un percorso formativo finalizzato ad un possesso “consapevole” del cane e alla conoscenza degli obblighi che questo comporta (art. 1).
A seguito di manifestato comportamento aggressivo dei cani, non controllato dal padrone, come riscontro dopo denuncia di morsicatura o segnalazione da parte di istituzioni o privati cittadini, i Servizi Veterinari devono attivare un percorso mirato alla rilevazione del rischio per tutelare l’incolumità di esseri umani o animali che vengono in contatto con lo stesso soggetto.
E’ prevista quindi da parte del Veterinario pubblico la necessità di dotarsi di una conoscenza etologica specifica o di avvalersi dell’opera di un collega comportamentalista, per intraprendere le corrette misure di prevenzione o eventualmente effettuare interventi terapeutici comportamentali.
La lista nera dei cani pericolosi, in quanto appartenenti a determinate razze, è ritenuta ora inattendibile e sostituita dall’elenco dei cani aggressivi registrati presso ogni Servizio Veterinario.
Ai padroni di questi cani spetta l’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità e di dotare di guinzaglio e museruola il cane nelle aree urbane e accessibili al pubblico. In tali luoghi spetta comunque a tutti i proprietari o detentori di cani l’obbligo di rispettare norme di convivenza uomo-animale quali l’utilizzo di un guinzaglio non eccedente la lunghezza di m 1,50 e di tenere a disposizione un’idonea museruola.
Deroghe all’Ordinanza sono previste per cani degli organismi di difesa, quelli a sostegno di individui diversamente abili e ai cani pastore nell’espletamento delle loro funzioni.
La durata temporale di tale atto normativo, che entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stabilita in 24 mesi
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Ultima modifica : 4 marzo 2008