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Aggressività canina: in vigore l’Ordinanza 3 marzo 2009

  • 30 gennaio 2010
  • Autore: Redazione VeSA
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Pubblicata (GU n. 68 del 23-3-2009) l’ Ordinanza   contingibile   ed   urgente   concernente   la   tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. già anticipata ad inizio mese dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

L’ordinanza ,  in vigore per 24 mesi, elimina la “black list” delle razze “pericolose” ed individua nel proprietario il solo responsabile per il benessere , il controllo e la conduzione dell'animale.

 Il proprietario  è tenuto a rispondere, sia civilmente che penalmente , di danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Questo  vale anche per chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà.
 
La norma  prevede che Il proprietario e il detentore di un cane debbano:

  • utilizzare  sempre il guinzaglio durante  la conduzione dell'animale (fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni)
  • portare  con se' una museruola,da applicare in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti;
  • affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • acquisire   un   cane   assumendo   informazioni   sulle  sue caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle norme in vigore;
  • assicurare  che  il  cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche  esigenze  di convivenza con persone e animali

I  Comuni, congiuntamente con le ASL, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali sono chiamati ad istituire percorsi formativi  per i proprietari di cani con  rilascio di una specifica attestazione, definita  patentino.
Debbono inoltre  individuare,nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica  ed  in collaborazione con i Servizi Veterinari, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere tali percorsi formativi.

Con successivo  Decreto Ministeriale 26 Novembre 2009   il Ministero della Salute  ha adottato i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi formativi

I Medici Veterinari libero professionisti sono tenuti ad informare i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e segnalano ai Servizi Veterinari delle ASL, la presenza, tra i propri assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale “ in quanto impegnativi per la corretta gestione  ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.”

I Servizi Veterinari, in caso di morsicatura o aggressione, debbono:

1. Provvedere all’accertamento  delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. In caso di rischio potenziale elevato ed in base alla gravità delle lesioni provocate,stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale. Tengono inoltre un registro aggiornato di tali animali.

 I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare sempre guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
L’articolo 4 dell’ordinanza individua i casi in cui è vietato detenere o possedere cani inclusi nel registro .

Altri obblighi e divieti

E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

L’ordinanza vieta inoltre:

  • L’addestramento e le operazioni di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.
  • Sottoporre i cani a dopping ( Ln.376/2000)
  • Gli  interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi ( in particolare la recisione delle corde vocali, il taglio delle orecchie ed il taglio della coda), nonché la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici.

Deroghe sono previste per la caudotomia nel caso di  razze riconosciute alla F.C.I. con standard che contemplano il taglio della coda e nel caso di interventi chirurgici curativi certificati dal medico veterinario.


Comunicato stampa del Ministero
 

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Data pubblicazione : 30 gennaio 2010

Articolo Integrato il 27 maggio 2011
 

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Categorie: Igiene urbana
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