Il 24.03.2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 206/2009 della Commissione del 5 marzo 2009 relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004.
Le scorte personali contenenti carne, latte o derivati e portate nell’ Unione Europea continuano a rappresentare una minaccia reale per la salute degli animali nella UE.
E’ noto, per esempio, che pericolosi patogeni che causano malattie animali come l'afta e la febbre suina classica possono risiedere nelle carni, nel latte e nei loro derivati. Quindi i patogeni potrebbero essere introdotti nella UE qualora le scorte personali contenenti carne, latte o loro derivati siano inviati per posta o trasportati nei bagagli al seguito dei viaggiatori che arrivino da paesi extra-comunitari, dove tali patogeni sono presenti.
Il 1 Maggio 2009, entreranno in vigore nuove regole piu' chiare in tema di introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale. Tale norma intende spiegare in modo chiaro al pubblico generale dei consumatori le regole circa l'introduzione nella UE di prodotti di origine animale.
I viaggiatori hanno un ruolo molto importante nel garantire la biosicurezza e permettere di prevenire l'insorgenza di malattie animali attraverso l'importazione nella UE di prodotti di origine animale
I viaggiatori non saranno autorizzati a trasportare carne, latte o derivati, ad eccezione di quelli che giungono dalla Croazia, dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia e dall'Islanda per i quali il quantitativo massimo trasportabile e' di 10 kg.
Un'altra eccezione sarà rappresentata dal latte in polvere per neonati, alimenti per neonati, e alimenti speciali o mangimi speciali per gli animali d'affezione, nel caso di quantitativi inferiori ai 2 kg ed a condizione che:
- tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima di essere consumati,
- che siano confezionati dal produttore e destinati al consumatore finale, e
- la confezione sia integra sino al consumo.
Per i prodotti della pesca (inclusi i pesci ed alcuni molluschi quali gamberi, scampi, cozze ed ostriche non più vive), i viaggiatori saranno autorizzati a trasportare fino ad un massimo di 20 kg o il peso di un singolo pesce se superiore. Tale limitazione di peso non sarà in vigore per i viaggiatori provenienti dalle Isole Fær Øer e dall'Islanda.
Per altri prodotti di origine animale, quali il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache per esempio, I viaggiatori saranno autorizzati a trasportare fino a 2 kg
Tali disposizioni non si applicheranno ai prodotti di origine animale trasportati tra i 27 Stati membri della UE, o per I prodotti provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, e Svizzera.
Guarda il video in italiano, della Commissione Europea, DG Sanco, sui rischi connessi al trasporto di alimenti di origine animale
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Ultima modifica: 31 marzo 2009