In G.U. 4 aprile 2009 n. 79 è stata pubblicata una nuova Ordinanza relativa a “Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”
Con tale atto, a firma del Sottosegretario di Stato On. Martini, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha inteso apportare delle modifiche alla recente Ordinanza 18 dicembre 2008 recante “norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.
In particolare la norma di modifica si rivolge ai produttori obbligati, in base all’art. 5 O.M. 18/12/2008, ad aggiungere al loro prodotto una sostanza “amaricante” che gli conferisca un sapore sgradevole ai bambini ed agli animali, cui il prodotto non è diretto.
Tali produttori potranno godere di una procedura semplificata per il rilascio delle rispettive autorizzazioni, qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante lasci invariate le caratteristiche del preparato e non ne infici l'efficacia.
Altre modifiche interessano i Servizi delle ASL, i quali, in proprio o tramite ditta convenzionata, sono riconosciuti come unico Ente autorizzato a conferire spoglie di animali o campioni agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali per i successivi accertamenti di laboratorio.
Si prevede inoltre che un Veterinario Libero Professionista, nominato direttamente dall’Ordine Provinciale, venga chiamato a far parte del “tavolo di coordinamento” istituito presso ogni Prefettura (art.4 O.M. 18/12/08) che si occupa degli interventi e dei monitoraggi finalizzati alla gestione dell'argomento delle ordinanze in questione.
Ultima modifica: 9 aprile 2009