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Additivi, enzimi ed aromi per alimenti: nuove regole dalla Ue

  • 14 aprile 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Quattro nuovi provvedimenti comunitari sono stati pubblicati nella G.U.U.E. L 354 del 31 dicembre 2008,  per regolamentare i c.d. miglioratori alimentari.

Con tale  termine, traduzione italiana dell’inglese food improvement agents package, si comprendono un gruppo di ingredienti, utilizzati nella produzione di alimenti quali gli additivi, gli  aromi e gli enzimi alimentari

Elenchiamo di seguito le  nuove disposizioni comunitarie, insieme ad un breve riepilogo delle principali novità introdotte.:
 

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

Tale atto prevede una procedura uniforme, unica e centralizzata di autorizzazione, basata sulla valutazione scientifica del rischio da parte dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare ( EFSA)  per additivi alimentari, enzimi ed aromi che potranno essere commercializzati ed impiegati negli alimenti soltanto se inclusi in  liste positive, denominate elenchi comunitari,.

Con successivo provvedimento della Commissione europea saranno precisati modalità e dati necessari per presentare le richieste di inclusione negli elenchi comunitari.



Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

Il Reg. 1332/2008 disciplina l’impiego degli enzimi negli alimenti stabilendo un elenco comunitario di enzimi alimentari autorizzati, le condizioni per il loro uso negli alimenti e le relative regole di etichettatura.

Soltanto gli enzimi inclusi nell’elenco comunitario possono essere utilizzati negli alimenti e per essere inclusi essi debbono soddisfare i criteri della sicurezza d’uso,della necessità tecnologica ed il loro impiego non deve  indurre in errore i consumatori  (art.6 del Reg. 1332/2008)

Per includere enzimi alimentari nell’elenco comunitario è necessario presentare apposita richiesta alla Commissione europea che redige un registro di tutti gli enzimi per i quali è stata presentata domanda, reso accessibile al pubblico.

Sulla base della valutazione di ciascun enzima del registro, effettuata dall’EFSA, verrà poi redatto l’elenco comunitario, adottato dalla Commissione secondo la procedura prevista dal citato Reg. 1331/2008.

Per ogni enzima incluso in tale elenco sono indicati:

  • Denominazione
  • Caratteristiche specifiche
  • Alimenti ai quali può essere aggiunto
  • Condizioni di impiego
  • Eventuali restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali


Se necessario, le prescrizioni particolari relative all’etichettatura dell’alimento in cui l’enzima è stato impiegato

Le prescrizioni da osservare per l’etichettatura degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari  sono contenute nel Capo III del  Reg . 1332/2008.

Al momento, in attesa di disporre del citato elenco comunitario degli enzimi alimentari,continuano ad applicarsi le norme nazionali e quelle europee limitatamente agli enzimi riportati in alcuni provvedimenti settoriali, quali gli additivi alimentari,i succhi di frutta, il vino (articoli 18,19,20,22,23 del Reg. 1332/2008 )



Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari .

Il Regolamento (CE) n. 1333/2008  è relativo agli additivi alimentari , il cui impiego già da tempo è armonizzato nella UE.

In questo ambito il nuovo atto  modifica solo in parte la legislazione vigente, prevedendo in particolare il trasferimento degli additivi già autorizzati e delle relative condizioni d’uso, negli allegati II e III dello stesso regolamento 1333/2008.

In attesa che tale trasferimento sia completato , continueranno ad applicarsi le disposizioni del Decreto 27 febbraio 1996 n.209 e successive modifiche.

 Il Reg. 1333/2008  prevede che solamente gli additivi inclusi nell’Allegato II possano essere immessi sul mercato in quanto tali ed utilizzati negli alimenti, mentre solo quelli inclusi nell’Allegato III  potranno  essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi e negli aromatizzanti  alimentari.

L’allegato I  elenca invece  le categorie funzionali di additivi alimentari.

Le condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi comunitari e per il loro uso sono definite all’art.6 mentre condizioni specifiche sono previste per gli edulcoranti ( art. 7) e per i coloranti (art.8 ).

La procedura per l’inclusione negli elenchi comunitari e per la modifica di tali elenchi  è quella dettata dal Reg. 1331/2008

Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli allegati II e III sono indicati:

  • denominazione e numero E
  • alimenti ai quali può essere aggiunto
  • condizioni di impiego
  • eventuali restrizioni alla vendita diretta ai consumatori finali    

Le prescrizioni  da rispettare per l’etichettatura degli additivi alimentari  sono contenute  nel  Capo IV del  Regolamento n.1333/2008  

Da sottolineare  alcuni nuovi adempimenti, nell’ambito dell’etichettatura, previsti per garantire una maggiore informazione ai consumatori, quali:

- dal 20 luglio 2010 gli alimenti che contengono i coloranti E102, E104, E 110, E 122, E124,E129 dovranno riportare in etichetta le informazioni addizionali previste nell’Allegato V del Reg.1333/2008  ( art. 24,31,35 ed Allegato V del Reg.1333/2008 )

- dal  20 gennaio 2011 i produttori di edulcoranti da tavola debbono informare i consumatori sul corretto uso dei loro prodotti. Essi potranno fornire tali informazioni   attraverso le etichette dei prodotti stessi, attraverso siti internet, mediante linee d’informazione destinate ai consumatori o nel punto vendita (art. 23e 35  del Reg.1333/2008) 

    

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE  

 Il settore degli aromi, a livello UE, è solo parzialmente armonizzato e  non è ancora disponibile un elenco comunitario degli aromi; ogni stato membro continua ad applicare le proprie disposizioni nazionali, che per l’Italia sono contenute  nel Decreto legislativo n.107 del 25 gennaio 1992   “Attuazione delle direttive comunitarie  88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione “

Il nuovo Regolamento  n. 1334/2008 stabilisce un elenco comunitario ( Allegato I) di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti, le condizioni d’uso degli aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti e le norme di etichettatura( capo IV )

Il provvedimento stabilisce che nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base saranno inserite le sostanze aromatizzanti presenti nel repertorio riportato nella  Decisione 1999/217/CE  e le sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui al Regolamento del 1996 n.2232 ; per queste ultime gli interessati potranno presentare domanda di autorizzazione ai sensi del citato Reg. 1331/2008 ( art. 25 e Allegato I del Regolamento  n.1334/2008 )

Il  nuovo regolamento detta  inoltre disposizioni specifiche per l’uso del termine di “aroma naturale”: se nell’etichetta di un prodotto alimentare è usato tale termine, i componenti aromatizzanti utilizzati devono essere di origine naturale almeno per il 95%  ( articoli 16 e 29 del Regolamento  n.1334/2008 )

La norma  prevede inoltre che il consumatore debba essere informato se il sapore di affumicato degli alimenti sia ottenuto con  l’ausilio di fumo fresco o attraverso aromatizzanti di affumicatura

Infine, in Allegato III sono indicati i tenori massimi di talune sostanze  di cui i produttori dovranno tener conto nella preparazione di alimenti, mentre in Allegato IV è presente l’elenco dei materiali di base il cui uso nella produzione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è soggetto a restrizioni . 



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Ultima modifica : 3 marzo 2009
 

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