E’ in vigore la nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 19 ottobre 2005 pubblicata nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2005.
Con questo nuovo provvedimento si rende obbligatoria la registrazione delle informazioni relative alle movimentazioni in entrata ed in uscita dei volatili da incubatoi, allevamenti di svezzamento, strutture per il commercio, impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ai sensi della Decisione 2000/666/91, giardini zoologici, parchi divertimento,parchi naturali ed aree assimilabili.
Le informazioni registrate debbono essere trasmesse con cadenza mensile ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, i quali curano il loro invio al Centro Nazionale di Referenza per l’influenza aviaria ed incrementano l’attività di vigilanza su luoghi e strutture in cui sono presenti volatili.
Anche Regioni e Province autonome debbono effettuare specifiche attività di audit presso le strutture in cui sono presenti i volatili, inviando periodiche relazioni in merito al Ministero della Salute.
Viene vietato inoltre, su tutto il territorio nazionale, l’utilizzo come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi