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Sottoprodotti e rifiuti dalle industrie agro-alimentari: il Ministero ribadisce le differenze

  • 18 maggio 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Ministero del Lavoro Salute e delle Politiche Sociali con il  COMUNICATO 31 marzo 2009 (G.U. Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2009), relativo all’ utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo dalle industrie agro-alimentari destinate alla produzione di mangimi, torna sul tema delle differenze  tra sottoprodotto e rifiuto, emanando una nota esplicativa in materia di impiego in campo zootecnico di sottoprodotti derivanti dalle  attività di  produzione,  compresa  la  produzione primaria,presso le imprese del settore alimentare.

Il documento non prende in considerazione i sottoprodotti di origine animale, in quanto tale ambito è specificatamente disciplinato dal Regolamento (CE) n.1774/2002.

Nella nota esplicativa, che sostituisce il precedente comunicato dello stesso Ministero del 22 luglio 2002 concernente le  “linee guida relative alla disciplina igienico-sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell’alimentazione animale”, viene infatti ribadito il concetto di sottoprodotto come categoria diversa dal rifiuto, poichè non c’è da parte del produttore la volontà di “disfarsi” di ciò che residua dalla lavorazione di un alimento, visto che tale prodotto verrà riutilizzato come mangime tal quale dagli allevatori o destinato, in qualità di materia prima per mangimi, ai fabbricanti di mangimi composti.

Ne deriva pertanto che le industrie agro-alimentari che, a seguito dei processi di lavorazione, producono sottoprodotti (esclusi quelli di origine animale) non più destinati all’alimentazione umana ma destinati all’alimentazione animale, sono soggette anche alle normative nazionali e comunitarie in materia di mangimi.

In particolare le imprese agro-alimentari che lavorano cereali, ortaggi, semi oleosi, così come pure i pastifici, i panifici etc. dovranno conformarsi alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) 183/2005 sull’igiene dei mangimi e alle altre disposizioni comunitarie e nazionali, come quelle relative all’etichettatura e alla commercializzazione dei mangimi, contenute nella legge 15 febbraio 1963 n. 281 “disciplina della preparazione e commercio dei mangimi” e succ. modificazioni.

In pratica le imprese agro-alimentari, già registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 dovranno notificare alla U.S.L. competente anche la loro attività svolta nel settore dei mangimi ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, impegnandosi ad estendere il rispetto dei requisiti in materia di autocontrollo ed HACCP anche alla gestione dei mangimi.


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Ultima modifica:18 maggio 2009

Per gli operatori sanitari che dispongono di username e password, una copia del testo del Comunicato 31 marzo 2009 (G.U. Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2009) sarà disponibile, anche dopo il periodo di fruibilità on-line previsto dalla GU Italiana, tra i documenti correlati al presente articolo.

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