Con nota 8988-P del 13/5/2009 il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali – Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti – precisa che, ai sensi del primo comma dell’art. 79 del Decreto Legislativo 193/2006, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono comunque riportare sul registro dei trattamenti farmacologici i dati richiesti dal comma stesso (data, identificazione del medicinale veterinario, quantità, nome e indirizzo del fornitore, identificazione degli animali trattati, date di inizio e fine trattamento) anche nel caso di somministrazione di farmaci acquistabili con ricetta veterinaria semplice.
Lo stesso art. 79 al comma 2 prevede che sia il registro dei trattamenti farmacologici che le documentazioni di acquisto dei farmaci veterinari debbano essere conservati per 5 anni.
La citata nota 8988-P del 13/5/2009 del Ministero della Salute è fruibile, dopo accesso con password, tra i documenti correlati al presente articolo.
Autore : Dott. S. Petrocchi
Aggiornamento a cura della Dott.ssa G. Pelagalli
Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2014
Data di pubblicazione: 17 giugno 09