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Residui negli alimenti: pubblicato il Reg. 470/2009

  • 20 giugno 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea del 16 giugno 2009 il nuovo Regolamento (CE) 470/2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il nuovo Regolamento, in vigore dal 6 luglio 2009, ha lo scopo di semplificare la normativa introdotta dal precedente Reg. 2377/90 ( NdR. tra gli allegati al presente articolo) che di fatto riduceva la disponibilità di farmaci veterinari destinati agli animali produttori di alimenti; nella considerazione che tale limite stringente poteva contribuire ad un uso scorretto se non illegale del farmaco veterinario.
Perciò si è inteso aumentare la disponibilità di medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti mantenendo comunque i fattori di sicurezza a garanzia della sicurezza alimentare e del benessere animale.

Entro il prossimo 4 settembre 2009 la Commissione adotterà un successivo Regolamento che andrà ad integrare e riclassificare le sostanze farmacologicamente attive per quanto concerne i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del citato Regolamento (CEE) 2377/90 che restano in vigore fino a tale data.

 Il nuovo Regolamento (CE) 470/2009 introduce anche la possibilità di applicare limiti massimi di residui per specie o prodotto alimentare in base ad una valutazione scientifica del rischio e include tra i nuovi compiti dell’Agenzia Europea per i medicinali di esprimere pareri sui livelli massimi di residui di sostanze attive nei biocidi, finora non oggetto di normativa specifica e prende anche in considerazione i medicinali veterinari che non sono autorizzati nella Comunità Europea fissando i limiti massimi di residui negli alimenti per le relative sostanze farmacologicamente attive.

 Le modifiche alla Direttiva 2001/82/CE – Codice del Farmaco – prevedono infine che la Commissione definisca un elenco di sostanze indispensabili per trattare gli equidi anche in termini di modifica dei tempi di attesa e potendone stabilire di nuovi considerando gli alimenti, le specie e le vie di somministrazione.


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Ultima modifica: 19 giugno 2009

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