3.3 Controlli sulle malattie infettive - principali zoonosi a trasmissione alimentare
3.3.1 Brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi - caprina
Normativa di riferimento
Bovini/bufalini
- Legge n. 615 del 09.06.1964 Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni
- D.M. n. 651 del 27.08.1994 Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e smi
- D. Lgs. n. 196 del 22.05.1999 Attuazione della Direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva n. 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina
- D.P.G.R. n. 76 del 23.04.2001 Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l’anno 2001 e per gli anni successivi
- D.P.G.R. n. 1 del 07.01.2019 Interventi di profilassi della brucellosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche
- D.G.R. n. 950 del 26.06.2023 Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n. 54/CSR del 28.04.2022)
Ovi caprini
- Decisione (CE) n. 2005/604 del 04.08.2005 della Commissione che modifica la Decisione n. 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la Decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune provincie italiane indenni da brucellosi bovina e della regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica
- D.M. n. 453 del 02.07.1992 Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini e smi
- D. Lgs. n. 193 del 19.08.2005 Attuazione della Direttiva n. 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
- D.P.G.R. n. 76 del 23.04.2001 Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l’anno 2001 e per gli anni successivi
- D.P.G.R. n. 327 del 19.12.2018 Interventi di profilassi della brucellosi ovina e caprina
- D.G.R. n. 950 del 26.06.2023 Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n. 54/CSR del 28.04.2022)
Servizi coinvolti: SSA
Breve descrizione del piano
La Regione è stata riconosciuta indenne da brucellosi bovina e bufalina e da brucellosi ovi-caprina.
L’attuazione del programma di sorveglianza della brucellosi bovina e bufalina è codificata dal DPGR n. 1/2019; in base a tale programma tutti gli allevamenti da riproduzione devono essere sottoposti a sorveglianza almeno una volta ogni 48 mesi. Nelle aziende selezionate devono essere controllati mediante prelievo di sangue per analisi sierologica (ricerca di anticorpi) tutti i bovini e tutti i bufalini in età superiore ai ventiquattro (24) mesi.
La frequenza dei controlli è invece annuale (e tutti i bovini e i bufalini devono essere controllati almeno una volta l’anno), negli allevamenti che:
- Praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;
- Praticano il pascolo vagante;
- Praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;
- Sono autorizzati alla produzione di latte crudo, da vendersi direttamente al consumatore;
- Sono collegati dal punto di vista epidemiologico con focolai di brucellosi;
- Non rispettano le disposizioni del DPGR n. 1/2019 e quanto altro previsto in materia.
I bovini e bufalini che effettuato la transumanza, il pascolo vagante o che si muovono per ragioni di pascolo, anche se non escono dal territorio regionale, vanno controllati non prima dei 20 (venti) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data del rientro, in relazione alla situazione epidemiologica del pascolo in cui gli animali hanno pascolato.
Le aziende mantengono la qualifica solo se tutti i bovini e i bufalini in età diagnostica ivi presenti sono sottoposti alle prove previste con esito negativo.
La sorveglianza della brucellosi ovina e caprina è codificata da DPGR n. 327/2018 che prevede che tutti gli allevamenti da riproduzione devono essere sottoposti a sorveglianza almeno una volta ogni 48 mesi mediante prelievo di sangue per analisi sierologica (ricerca di anticorpi).
La frequenza dei controlli è invece annuale negli allevamenti che:
- Praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;
- Praticano il pascolo vagante;
- Praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;
- Intendono immettere in commercio latte destinato alla produzione di prodotti a latte crudo con stagionatura inferiore a settantacinque (75) giorni;
- Sono collegati dal punto di vista epidemiologico con focolai di brucellosi;
- Non rispettano le disposizioni del DPGR n. 327/2018 e quant’altro previsto in materia.
Il mantenimento della qualifica è possibile se viene controllata una parte rappresentativa della popolazione di ovini e caprini presenti in azienda così definita:
- Tutti i soggetti maschi non castrati di età superiore a sei (6) mesi presenti in azienda;
- Tutti i soggetti di entrambi i sessi di età superiore a sei (6) mesi introdotti nel periodo successivo all’ultimo controllo;
- Il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione; comunque, devono essere sottoposte a controllo almeno 50 femmine per azienda o tutte se presenti meno di 50 femmine.
Oltre alle attività di sorveglianza attuate mediante prelievo ematico degli animali allevati nelle aziende sottoposte a controllo, in caso di riscontro di positività sierologiche, è prevista la gestione dei focolai e l’elaborazione delle indagini epidemiologiche del caso.
Sintesi delle attività
Obiettivi 2023 - 2027
L’obiettivo del piano è il mantenimento della qualifica di “Indenne” per l’intero territorio regionale.
Azioni strategiche per gli obiettivi:
- Ogni anno almeno il 100% dei controlli degli animali a rischio da controllare con frequenza annuale (produzione latte, pascolo, transumanza, ecc.);
- Ogni quattro anni il 100% dei controlli previsti;
- Inserimento del 100% dei focolai e delle indagini epidemiologiche in SIMAN;
- Ogni anno il 100% dei controlli previsti per le stalle di sosta;
- Verifica dell’efficacia secondo quanto previsto dell’OM 28.05.2015.
Indicatori e valori attesi