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3.3.1 Brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi - caprina

  • 23 aprile 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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3.3 Controlli sulle malattie infettive - principali zoonosi a trasmissione alimentare

3.3.1 Brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi - caprina

Normativa di riferimento

Bovini/bufalini

  • Legge n. 615 del 09.06.1964 Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni
  • D.M. n. 651 del 27.08.1994 Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e smi
  • D. Lgs. n. 196 del 22.05.1999 Attuazione della Direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva n. 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina
  • D.P.G.R. n. 76 del 23.04.2001 Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l’anno 2001 e per gli anni successivi
  • D.P.G.R. n. 1 del 07.01.2019 Interventi di profilassi della brucellosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche
  • D.G.R. n.  950 del 26.06.2023 Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n.  54/CSR del 28.04.2022)

Ovi caprini

  • Decisione (CE) n. 2005/604 del 04.08.2005 della Commissione che modifica la Decisione n. 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la Decisione n. 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune provincie italiane indenni da brucellosi bovina e della regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica
  • D.M. n.  453 del 02.07.1992 Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini e smi
  • D. Lgs. n. 193 del 19.08.2005 Attuazione della Direttiva n. 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
  • D.P.G.R. n. 76 del 23.04.2001 Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l’anno 2001 e per gli anni successivi
  • D.P.G.R. n. 327 del 19.12.2018 Interventi di profilassi della brucellosi ovina e caprina
  • D.G.R. n.  950 del 26.06.2023 Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n.  54/CSR del 28.04.2022)

Servizi coinvolti: SSA

Breve descrizione del piano

La Regione è stata riconosciuta indenne da brucellosi bovina e bufalina e da brucellosi ovi-caprina.

L’attuazione del programma di sorveglianza della brucellosi bovina e bufalina è codificata dal DPGR n. 1/2019; in base a tale programma tutti gli allevamenti da riproduzione devono essere sottoposti a sorveglianza almeno una volta ogni 48 mesi. Nelle aziende selezionate devono essere controllati mediante prelievo di sangue per analisi sierologica (ricerca di anticorpi) tutti i bovini e tutti i bufalini in età superiore ai ventiquattro (24) mesi.

La frequenza dei controlli è invece annuale (e tutti i bovini e i bufalini devono essere controllati almeno una volta l’anno), negli allevamenti che:

  • Praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;
  • Praticano il pascolo vagante;
  • Praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;
  • Sono autorizzati alla produzione di latte crudo, da vendersi direttamente al consumatore;
  • Sono collegati dal punto di vista epidemiologico con focolai di brucellosi;
  • Non rispettano le disposizioni del DPGR n. 1/2019 e quanto altro previsto in materia.

I bovini e bufalini che effettuato la transumanza, il pascolo vagante o che si muovono per ragioni di pascolo, anche se non escono dal territorio regionale, vanno controllati non prima dei 20 (venti) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data del rientro, in relazione alla situazione epidemiologica del pascolo in cui gli animali hanno pascolato.

Le aziende mantengono la qualifica solo se tutti i bovini e i bufalini in età diagnostica ivi presenti sono sottoposti alle prove previste con esito negativo.

La sorveglianza della brucellosi ovina e caprina è codificata da DPGR n. 327/2018 che prevede che tutti gli allevamenti da riproduzione devono essere sottoposti a sorveglianza almeno una volta ogni 48 mesi mediante prelievo di sangue per analisi sierologica (ricerca di anticorpi).

La frequenza dei controlli è invece annuale negli allevamenti che:

  • Praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;
  • Praticano il pascolo vagante;
  • Praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;
  • Intendono immettere in commercio latte destinato alla produzione di prodotti a latte crudo con stagionatura inferiore a settantacinque (75) giorni;
  • Sono collegati dal punto di vista epidemiologico con focolai di brucellosi;
  • Non rispettano le disposizioni del DPGR n. 327/2018 e quant’altro previsto in materia.

Il mantenimento della qualifica è possibile se viene controllata una parte rappresentativa della popolazione di ovini e caprini presenti in azienda così definita:

  • Tutti i soggetti maschi non castrati di età superiore a sei (6) mesi presenti in azienda;
  • Tutti i soggetti di entrambi i sessi di età superiore a sei (6) mesi introdotti nel periodo successivo all’ultimo controllo;
  • Il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione; comunque, devono essere sottoposte a controllo almeno 50 femmine per azienda o tutte se presenti meno di 50 femmine.

Oltre alle attività di sorveglianza attuate mediante prelievo ematico degli animali allevati nelle aziende sottoposte a controllo, in caso di riscontro di positività sierologiche, è prevista la gestione dei focolai e l’elaborazione delle indagini epidemiologiche del caso.

Sintesi delle attività

Obiettivi 2023 - 2027

L’obiettivo del piano è il mantenimento della qualifica di “Indenne” per l’intero territorio regionale.

Azioni strategiche per gli obiettivi:

  1. Ogni anno almeno il 100% dei controlli degli animali a rischio da controllare con frequenza annuale (produzione latte, pascolo, transumanza, ecc.);
  2. Ogni quattro anni il 100% dei controlli previsti;
  3. Inserimento del 100% dei focolai e delle indagini epidemiologiche in SIMAN;
  4. Ogni anno il 100% dei controlli previsti per le stalle di sosta;
  5. Verifica dell’efficacia secondo quanto previsto dell’OM 28.05.2015.

Indicatori e valori attesi

 

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