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3.3.3.1 Controllo delle salmonellosi non zoonosiche negli allevamenti di pollame

  • 19 aprile 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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3.3.3.1 Controllo delle salmonellosi non zoonosiche negli allevamenti di pollame

Normativa di riferimento salmonelle non zoonosiche

  • Regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 del 25.07.2018 della Commissione che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale
  • Regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 del 28.06.2019 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova
  • Nota Min.  Sal.  n. 16532 del 07.07.2021 Accertamenti per Salmonella gallinarum biovar Pullorum, Salmonella gallinarum biovar Gallinarum e Salmonella arizonae; aggiornamenti a seguito dell’applicazione del Regolamento 429/2016/ UE e Regolamento delegato 2035/2019/UE;
  • Nota Min.  Sal. n. 20837 del 31.10.2013 Accertamenti per Salmonella pullorum
  • Nota Min.  Sal. n. 11712 del 30.09.2014 Integrazione nota 20837 accertamenti per Salmonella pullorum

Servizi coinvolti: SSA

Breve descrizione del piano Salmonella Pullorum

Il Reg. (UE) n. 2016/429, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2035/2019, contempla tra le Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari di cui all’articolo 5, comma 1.b, le infezioni da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae. Infatti, oltre alle ben note salmonelle zoonosiche per le quali sono già predisposti Piani di controllo come da Regolamento (CE) n.  2160/2003, deve essere attuato un piano di controllo per le salmonellosi specie specifiche che rappresentano un rischio altamente significativo nella produzione avicola, in modo particolare per il settore della riproduzione.

È quindi previsto un Piano di sorveglianza per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi e per gli stabilimenti che detengono pollame per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

Obiettivo dei programmi di sorveglianza è dimostrare che i gruppi presenti in stabilimenti riconosciuti che detengono pollame sono indenni dalle suddette salmonellosi.

Le specie bersaglio di pollame sono:

  1. per Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;
  2. per Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

Ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l’individuazione della malattia in questione.

Il Piano prevede il prelievo di campioni per l’esecuzione di prove batteriologiche:

  1. per stabilimenti di pollame da reddito destinato a scopi diversi dalla macellazione, oggetto di scambi unionali, una volta l’anno da ciascun gruppo e prima dell’ingresso in deposizione dei riproduttori, si preleva la matrice di elezione che, tenuto conto della semplicità di collezione e trasporto dei campioni e della fattibilità tecnica presso il laboratorio di analisi, è costituita da tamponi cloacali di volatili vivi (in numero pari a 60), in particolare effettuando il prelievo da animali che mostrano segni di malattia, se presenti. Per tale tipologia di prelievo occorrerà utilizzare i tamponi con terreno di trasporto;
  2. in incubatoio le possibili matrici sono pulcini che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), pulcini di seconda scelta, meconio di pulcini e calugine o polvere dalle incubatrici e dalle pareti dell’incubatoio. Il campione costituente un pool di calugine e meconio (quantità minima pari a 25 grammi) va effettuato presso le camere di schiusa garantendo la tracciabilità in modo che sia possibile risalire, per ogni pool, all’incubatrice di provenienza. Inoltre, in corrispondenza del giorno individuato per il campionamento presso l’incubatoio (frequenza minima di campionamento pari a 6 settimane) devono essere campionati 10 pulcini di seconda scelta e 10 pulcini morti nel guscio, oppure 20 pulcini di seconda scelta provenienti da ogni gruppo di origine presente in una sola incubatrice;
  3. per quanto riguarda gli accertamenti per allevamenti di pollame da riproduzione, che non eseguono scambi comunitari, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le prescrizioni stabilite, in alternativa al campionamento previsto dal Reg. (UE) n. 2019/2035, dalla nota DGSAF 0020837 del 31.10.2013 avente come oggetto “Accertamenti per Salmonella Pullorum – modalità di campionamento per allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione”. Tale Piano prevede, per ciascun gruppo, un campione costituito da almeno 60 uova beccate non schiuse oppure da almeno 60 pulcini di seconda scelta o embrioni morti nel guscio, al fine di individuare, con un livello di confidenza del 95%, una infezione avente una prevalenza pari o uguale al 5%. In assenza di tale matrice è possibile prelevare organi da soggetti adulti di scarto del gruppo stesso.

Situazione

Anno 2023: consistenza allevamenti avicoli Gallus gallus e tacchini da riproduzione

Alla data del 14.10.2023 da BDN non è possibile estrarre elenco stabilimenti riconosciuti.

Sintesi delle attività

Obiettivi 2023 – 2027

  1. Obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella Gallinarum, Pullorum ed arizone, limitandone la diffusione attraverso le movimentazioni di animali all’interno della Unione Europea.

Indicatori e valori attesi

 

 

 

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