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3.3.4 Tubercolosi bovina e bufalina

  • 18 aprile 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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3.3.4 Tubercolosi bovina e bufalina

Normativa di riferimento

  • Legge n. 615 del 09.06.1964, Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni
  • D.M. n. 592 del 15.12.1995 Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini
  • D. Lgs n. 196 del 22.05.1999 Attuazione della Direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva n. 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina
  • D.P.G.R. n. 76 del 23.04.2001 Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l’anno 2001 e per gli anni successivi
  • D.P.G.R. n. 298 del 20.12.2006 Attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche per l’anno 2007 e successivi
  • D.P.G.R. n. 156 del 05.09.2013 Attività di controllo per il risanamento di un focolaio di tubercolosi
  • D.D.P.F. PVSA n. 74 del 23.05.2018 Programma straordinario di sorveglianza regionale della Tubercolosi Bovina e Bufalina per l'anno 2018
  • D.G.R. n. 950 del 26.06.2023 Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n.  281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica” (Rep. Atti n.  54/CSR del 28.04.2022)

Servizi coinvolti: SSA-SIAOA

Breve descrizione del piano

In base al DPGR n. 298/2006 di attuazione del programma di sorveglianza della tubercolosi bovina e bufalina nel territorio della Regione Marche la frequenza di effettuazione delle prove di intradermoreazione singola è in funzione della qualifica del territorio.

La sola provincia di Macerata non ha ancora lo status di territorio indenne, pertanto i controlli restano annuali a differenza del resto del territorio regionale nel quale i controlli sono biennali.

La frequenza dei controlli resta annuale e tutti i bovini e i bufalini devono essere controllati almeno una volta l’anno, negli stabilimenti che:

  1. Praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;
  2. Praticano il pascolo vagante;
  3. Praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;
  4. Sono autorizzati alla produzione di latte crudo, da vendersi direttamente al consumatore

Per ogni stabilimento controllabile sono da sottoporre alla prova di intradermoreazione singola tutti i capi bovini e bufalini di età superiore a 42 giorni. È inoltre previsto il controllo sulle movimentazioni in base alla D.G.R. n.  950 del 26.06.2023, sottoponendo alle prove di pre-movimentazione gli animali che si spostano tra territori con diversa qualifica sanitaria, previa verifica dei requisiti che gli stabilimenti devono possedere per essere autorizzati ad effettuare tali movimentazioni.

I bovini e bufalini che hanno effettuato la transumanza, il pascolo vagante o che si muovono per ragioni di pascolo, anche se non escono dal territorio regionale, vanno controllati non prima dei 20 (venti) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data del rientro in relazione alla situazione epidemiologica del pascolo in cui gli animali hanno soggiornato.

In caso di riscontro di positività ai test di intradermoreazione singola o di lesioni riferibili a tubercolosi nei bovini sottoposti alla macellazione, è necessario avviare il sospetto e procedere con tutte le attività necessarie alla conferma o risoluzione del sospetto stesso, inclusa l’elaborazione delle indagini epidemiologiche del caso.

Sintesi delle attività

Obiettivi 2023 - 2027

L’obiettivo del piano è il mantenimento della qualifica di “Indenne” per l’intero territorio regionale, esclusa la provincia di Macerata e l’ottenimento della qualifica di territorio indenne per quest’ultima provincia.

Azioni strategiche per gli obiettivi:

  • Ogni anno almeno il 100% dei controlli degli animali a rischio (produzione latte, pascolo, transumanza);
  • Ogni anno o ogni due anni il 100% dei controlli previsti;
  • Esecuzione delle prove di pre-movimentazione;
  • Inserimento del 100% dei focolai (sospetti e confermati) e delle indagini epidemiologiche in SIMAN nei tempi previsti;
  • Il 100% dei controlli previsti per le stalle di sosta;
  • Verifica dell’efficacia secondo quanto previsto dell’OM del 28.05.2015.

Indicatori e Valori attesi

 

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