Dal 1 luglio 2009 è in vigore il Regolamento europeo 504/2008 - Attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi- che abroga le precedenti decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE, emanate al fine di consentire agli Stati membri un graduale adeguamento alle nuove regole, ora in vigore.
Il Reg. 504/2008 prevede che gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, e identificati entro questa data in conformità delle decisioni abrogate, sono comunque riconosciuti come identificati a norma di legge.
Viceversa gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non ancoraidentificati, saranno identificati in base al regolamento 504/2008 entro il 31 dicembre 2009, così come, naturalmente, tutti gli equidi nati successivamente al 1 luglio 2009.
Con l'applicazione del Regolamento 504 il sistema di identificazione degli equidi viene a comporsi dei seguenti elementi:
a) un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell'allegato I allo stesso Regolamento «documento di identificazione» o «passaporto", rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide;
b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide. (di norma è opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti )
c) una base di dati, partendo dall’identificativo individuale, nella quale sono registrati gli elementi del segnalamento dell'animale per il quale il documento di identificazione è stato rilasciato.
Di particolare chiarezza ed importanza sono le considerazioni in premessa al Regolamento ove viene stabilito:
- che la responsabilità dell'identificazione dell’equide spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche essere il proprietario ma ciò non avviene necessariamente;
- che gli Stati membri devono anche poter permettere l'uso di un documento di identificazione semplificato per gli equidi movimentati all’interno del territorio nazionale (carte in plastica con un chip incorporato - «carte intelligenti») come dispositivi di memorizzazione dei dati e come opzione aggiuntiva o sostitutiva al documento di identificazione a determinate condizioni ;
- che il documento di identificazione rappresenti uno strumento in grado di evitare le movimentazioni in caso di insorgenza di un focolaio di malattia. Di conseguenza, è necessario prevedere la possibilità di sospenderne la validità mediante apposizione, sul documento stesso, di un’appropriata dicitura;
- che alla morte dell’equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla regolare macellazione, il documento di identificazione sia restituito all'organismo emittente;
- che è necessario fare in modo che il transponder od ogni altro dispositivo, compresi i marchi, utilizzati per verificare l'identità dell'equide non possano essere riutilizzati;
- che, per evitare che i transponder siano introdotti nella catena alimentare, la carne degli animali da cui non è stato possibile rimuovere il chip al momento della macellazione, sia dichiarata impropria al consumo umano (La standardizzazione del luogo d'impianto e la registrazione di tale luogo nel documento di identificazione devono facilitare la localizzazione dei transponder impiantati.
L’Articolo 5 è quello fondamentale per l’identificazione degli equidi nati nella Comunità in quanto istituisce il documento di identificazione unico, conforme al modello figurante nell'allegato I.
Tale documento viene rilasciato per tutta la durata di vita dell'equide, in forma di stampato indivisibile, con campi per l'inserimento di informazioni nelle diverse sezioni:
a) per gli equidi registrati, sezioni da I a X;
b) per gli equidi da allevamento e da reddito, almeno le sezioni I, III, IV e da VI a IX.
L'organismo emittente provvede a che non venga rilasciato un documento di identificazione per un equide se almeno la sezione I non sia stata debitamente compilata.
Gli equidi nati nella Comunità sono identificati in tale conformità entro il 31 dicembre dell’anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore.
In deroga all'articolo 5 l'autorità competente può decidere che gli equidi costituenti popolazioni definite viventi allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone, comprese le riserve naturali, siano identificati soltanto quando sono trasferiti o addomesticati.
Per l’identificazione degli equidi importati, il detentore presenta una domanda di rilascio del documento di identificazione o di registrazione del documento esistente, nella base di dati dell'organismo emittente entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale.
Al CAPO III (controlli da effettuarsi prima del rilascio dei documenti di identificazione e dei transponder )viene prevista, prima del rilascio del documento di identificazione, la verifica dei documenti già a corredo; in particolare l'organismo emittente adotta tutte le misure idonee per:
a) verificare se tale documento di identificazione non sia già stato rilasciato per l'equide in questione;
b) prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.
Queste misure comprendono almeno la consultazione dei documenti appropriati e dei registri elettronici disponibili, l'esame dell'animale al fine di individuare eventuali transponder precedentemente impiantati (per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B) o eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato è stato rimosso per via chirurgica.
Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale
(Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per effettuare l'operazione o designano la persona o la professione abilitata, che quindi potrebbe non trattarsi obbligatoriamente di un veterinario).
In deroga gli Stati membri possono autorizzare l'identificazione degli equidi mediante altri metodi appropriati, comprese le marcature, che offrano garanzie scientifiche equivalenti che, sole o combinate, permettano di verificare l'identità dell'equide e che prevengano efficacemente il duplice rilascio di documenti di identificazione («metodi alternativi»).
Al CAPO IV vengono regolamentati movimenti e trasporto degli equidi registrati e degli equidi da allevamento e da reddito e viene stabilito che il documento di identificazione li accompagni in qualsiasi momento.
In deroga non è necessario che il documento accompagni gli equidi quando:
a) sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;
b) sono temporaneamente in movimento a piedi in vicinanza dell’azienda di modo che il documento possa essere esibito entro tre ore, o durante la transumanza e i documenti possono essere esibiti nell’azienda di partenza;
c) non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d) quando partecipano ad un addestramento o ad una prova per un concorso o manifestazione che richiede che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;
e) quando sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi.
L'autorità competente può autorizzare il movimento o il trasporto, all'interno di uno stesso Stato membro, degli equidi non accompagnati dai loro documenti di identificazione, purché gli animali siano provvisti di una carta intelligente, contenente le informazioni indicate nell'allegato II, emessa dall'organismo che ha emesso i loro documenti di identificazione.
Il documento di identificazione accompagna gli equidi da macello durante la loro movimentazione o il loro trasporto verso il macello.
In deroga l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato ai sensi dell'articolo 5, direttamente dall’azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che:
a) l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;
b) la tracciabilità dall’azienda di nascita al macello sia ininterrotta.
Alla macellazione o alla morte di un equide sono adottate misure per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder.
Si deve quindi procedere al suo recupero e alla sua distruzione o al suo smaltimento sul posto.
Contemporaneamente si provvede affinchè il documento di identificazione sia invalidato almeno con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura «non valido».
All'organismo emittente è trasmesso un attestato contenente:
- un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale che indichi che l'equide è stato macellato, abbattuto, o è morto;
- la data della morte dell'animale
- la distruzione del documento di identificazione invalidato.
Tali misure sono attuate da o sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o dell'autorità competente.
Un equide è considerato destinato alla macellazione per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale, nella sezione IX, parte II del documento di identificazione con firma apposta dal detentore o dal proprietario, a sua discrezione, oppure dal veterinario responsabile.
Al CAPO VII la norma infine codifica la registrazione e la tipologia dei dati da ascrivere nel Sistema Informatico e la cooperazione ed i punti di contatto tra le basi dati centrali.
Ultima modifica: 11 luglio 2009