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3.4.1 Leucosi enzootica bovina e bufalina

  • 15 aprile 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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3.4 Controlli su altre malattie infettive

3.4.1 Leucosi enzootica bovina e bufalina

Normativa di riferimento

  • D.M. n. 358 del 02.05.1996 Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della leucosi bovina enzootica
  • D. Lgs n. 196 del 22.05.1999 Attuazione della Direttiva n. 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva n. 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina
  • D.P.G.R. n. 76 del 23.04.2001 Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) per l’anno 2001 e per gli anni successivi
  • D.P.G.R. n. 328 del 19.12.2018 Interventi di profilassi della leucosi bovina e bufalina nella Regione Marche

Servizi coinvolti: SSA-SIAOA

Breve descrizione del piano

La Regione Marche è territorio indenne da Leucosi Bovina Enzootica. I controlli riguardano tutti gli allevamenti bovini-bufalini da riproduzione almeno una volta ogni 48 mesi. Negli stabilimenti devono essere controllati tutti i bovini e tutti i bufalini in età superiore ai ventiquattro (24) mesi.

La frequenza dei controlli resta annuale e tutti i bovini e i bufalini devono essere controllati almeno una volta l’anno, negli stabilimenti che:

  1. Praticano la monticazione o l’alpeggio o la transumanza;
  2. Praticano il pascolo vagante;
  3. Praticano il pascolo in promiscuità con bestiame di altre aziende;
  4. Sono autorizzati alla produzione di latte crudo, da vendersi direttamente al consumatore
  5. Sono collegati dal punto di vista epidemiologico con focolai di Leucosi Enzootica Bovina;
  6. Hanno riacquisto la qualifica di azienda indenne per i tre anni successivi alla riacquisizione della stessa;
  7. Non rispettano le disposizioni del DPGR n. 328/2018 e quanto altro previsto in materia.

I bovini e bufalini che effettuato la transumanza, il pascolo vagante o che si muovono per ragioni di pascolo, anche se non escono dal territorio regionale, vanno controllati non prima dei 20 (venti) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data del rientro, in relazione alla situazione epidemiologica del pascolo in cui gli animali hanno pascolato.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dal punto 4, lettera a, del DPGR n. 328/2018, il SSA apre il sospetto, provvede alla sospensione della qualifica ed esegue l’indagine epidemiologica. In caso di conferma del sospetto (condizioni di cui al punto 4, lettera b, del DPGR n. 328/2018) il SSA provvede alla revoca della qualifica e vengono avviate le azioni di risanamento dell’allevamento.

Situazione

Anno 2021

Anno 2022

Sintesi delle attività

Obiettivi 2023 – 2027

L’obiettivo del piano è il mantenimento della qualifica sanitaria di “Indenne” per l’intero territorio regionale.

Azioni strategiche per gli obiettivi:

  1. Ogni anno almeno il 100% dei controlli dei bovini e bufalini che effettuano la transumanza, l’alpeggio o si spostano per motivo di pascolo.
  2. Ogni quattro anni almeno il 100% dei controlli previsti.

Indicatori e valori attesi

 

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