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Manifestazioni popolari con equidi: il Ministero emana un’ordinanza

  • 5 agosto 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Il sottosegretario alla Salute Francesca Martini in data 22 luglio ha presentato un'ordinanza contingibile ed urgente “Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali autorizzati” ( G.U. n. 207 del 7 settembre 2009)per disciplinare e regolamentare le manifestazioni popolari, pubbliche e private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. L’urgenza è probabilmente dovuta all’imminenza del periodo agostano che prevede la presentazione di numerosi di questo tipo di spettacoli.

Nello specifico l'ordinanza, che durerà 2 anni (anche se Linee guida sono prospettate entro 6 mesi) e che a breve sarà sostituita da un disegno di legge, prevede che tutte le iniziative popolari che impiegano i cavalli debbano essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e  che lo svolgimento sia effettuato dopo parere favorevole della commissione comunale o provinciale per la vigilanza (già istituita dal R.D. 1941 n° 625) integrata da un veterinario dell'Asl territoriale competente.

Per ottenere il nulla osta alla corsa devono essere controllati il fondo delle piste o dei campi dove si svolge la manifestazione, il percorso, che dovrà essere protetto da paratie, e il tracciato, che dovrà garantire la sicurezza dei fantini e dei cavalli.

Tra le altre norme presenti nell'ordinanza, il divieto di utilizzare cavalli di età inferiore ai 4 anni, l'esclusione per i fantini che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animale, scommesse clandestine e utilizzo di sostanze stupefacenti e dopanti o che  risultassero positivi all’alcool-test nei momenti precedenti la gara.

Naturalmente il divieto di sostanze ad azione dopante è vietato anche nei cavalli, che dovranno trovarsi in buona salute, certificata dalla presenza di un veterinario ippiatra assicurato dal comitato organizzatore, e regolarmente identificati, come da verifica del veterinario ASL presente alla manifestazione.

L’ordinanza trae origine da precedenti disposizioni normative in materia di benessere animale come il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 che recepisce l’Accordo-Stato-Regioni del  6 febbraio del 2003 in materia di benessere animale e pet theray.

In proposito è da sottolineare come la Regione Marche abbia già recepito l’Accordo sopra ricordato con la D.G. R. n. 1172 del 11 ottobre 2005 e quindi emanato alcune disposizioni di salvaguardia del benessere degli equidi nelle gare svolte nell’ambito di manifestazioni popolari.


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Ultima modifica: 5 agosto 2009

 

 

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