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Nuova Ordinanza ministeriale definisce maggiori garanzie per i cani affidati ai Comuni

  • 9 settembre 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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E’ entrata in vigore il 7 settembre 2009, l’Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (GU n. 207 del 7-9-2009 ).

L’ Ordinanza  valida per 24 mesi, garantisce misure specifiche per la tutela e il benessere degli animali d’affezione stabilendo che l’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità tenga conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 dell’ Ordinanza anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L’articolo 2 stabilisce che i cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore dell'ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.

Comuni, in base al provvedimento, sono tenuti ad assicurare:
 
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe   canina a nome del  Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio   o    di   medici   veterinari   liberi   professionisti convenzionati;
 
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 e del Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151
 
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
 
d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
 
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita superiore o superare le duecento unite di animali;
 
f) la capacita di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
 
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformista alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalista la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
 
h) garantire attività che aumentino l'adottabilita' dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
 
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

Inoltre il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza , deve informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda   sanitaria   locale competente per territorio della struttura individuata.
Deve altresì effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno  e dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel rendiconto della gestione.

Il Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ( N.d.R.: Zone Territoriali ASUR per la nostra regione) sulla struttura  individuata, resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate. 
 
 
 

 

Ultima modifica: 09/09/2009
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Categorie: Igiene urbana
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