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Pubblicato il decreto sui farmaci ad uso esclusivo del veterinario

  • 7 ottobre 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Pubblicato sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009 il Decreto 28 luglio 2009 recante “Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario”

Tale Decreto, già in vigore dal 4 ottobre u.s., individua le seguenti tipologie di medicinali veterinari che, richiedendo speciali accorgimenti e specifiche competenze sia nella fase della somministrazione che nelle successive fasi di monitoraggio, debbono essere utilizzati esclusivamente da un medico veterinario:

  • abortivi,
  • anestetici locali iniettabili,
  • anestetici generali iniettabili e inalatori (detenzione e approvigionamento consentiti esclusivamente al medico veterinario–ricetta triplice copia non ripetibile o per stupefacenti)
  • anticoncezionali iniettabili,
  • antineoplastici iniettabili, citochine, immunomodulatori iniettabili,
  • farmaci ad uso intraarticolare,
  • emoderivati,
  • eutanasici (detenzione e approvigionamento consentiti esclusivamente al medico veterinario -ricetta triplice copia non ripetibile o per stupefacenti),
  • beta-agonisti;
in analogia a quanto già previsto per i farmaci veterinari di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs 158/2006:
  • testosterone,
  • progesterone e derivati,
  • trembolone allico per via orale negli equini e negli animali da compagnia,
  • beta-agonisti iniettabili per l’induzione della tocolisi nelle vacche,
  • 17 beta estradiolo e esteri derivati usati nelle bovine in caso di macerazione o mummificazione dei feti e di piometra,
  • estrogeni diversi dal 17 beta estradiolo, androgeni e gestageni,
  • farmaci androgeni usati per l’ inversione sessuale negli avannotti;
Le nuove specifiche introdotte dal Decreto dovranno essere riportate nelle etichette e nei foglietti illustrativi di tali medicinali veterinari entro un anno dall’entrata in vigore.
Ultima modifica: 7 ottobre 2009
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