Pubblicato sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009 il Decreto 28 luglio 2009 recante “Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario”
Tale Decreto, già in vigore dal 4 ottobre u.s., individua le seguenti tipologie di medicinali veterinari che, richiedendo speciali accorgimenti e specifiche competenze sia nella fase della somministrazione che nelle successive fasi di monitoraggio, debbono essere utilizzati esclusivamente da un medico veterinario:
- abortivi,
- anestetici locali iniettabili,
- anestetici generali iniettabili e inalatori (detenzione e approvigionamento consentiti esclusivamente al medico veterinario–ricetta triplice copia non ripetibile o per stupefacenti)
- anticoncezionali iniettabili,
- antineoplastici iniettabili, citochine, immunomodulatori iniettabili,
- farmaci ad uso intraarticolare,
- emoderivati,
- eutanasici (detenzione e approvigionamento consentiti esclusivamente al medico veterinario -ricetta triplice copia non ripetibile o per stupefacenti),
- beta-agonisti;
in analogia a quanto già previsto per i farmaci veterinari di cui agli articoli 4 e 5 del
D.Lgs 158/2006:
- testosterone,
- progesterone e derivati,
- trembolone allico per via orale negli equini e negli animali da compagnia,
- beta-agonisti iniettabili per l’induzione della tocolisi nelle vacche,
- 17 beta estradiolo e esteri derivati usati nelle bovine in caso di macerazione o mummificazione dei feti e di piometra,
- estrogeni diversi dal 17 beta estradiolo, androgeni e gestageni,
- farmaci androgeni usati per l’ inversione sessuale negli avannotti;
Le nuove specifiche introdotte dal Decreto dovranno essere riportate nelle etichette e nei foglietti illustrativi di tali medicinali veterinari entro un anno dall’entrata in vigore.
Ultima modifica: 7 ottobre 2009