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Igiene dei mangimi: pubblicata la disciplina sanzionatoria

  • 16 ottobre 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142   “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi."

 

Il decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  è stato emanato ai sensi dell’art. 30 dello stesso Regolamento 183/2005 nel quale è previsto  che gli Stati Membri stabiliscano le norme sulle sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni in materia di igiene dei mangimi.

Le violazioni sanzionate riguardano

  • La mancata registrazione, presso i Servizi Veterinari delle Zone Territoriali, degli operatori del settore dei mangimi che siano operativi nelle fasi della PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, STOCCAGGIO, TRASPORTO o DISTRIBUZIONE di mangimi
     
  • L’esercizio delle attività elencate nell’art. 10 del regolamento, senza il previsto riconoscimento da parte dell’Autorità Competente
     
  • La mancata informazione ai Servizi Veterinari  di eventuali cambiamenti significativi nelle attività e negli stabilimenti da parte degli operatori del settore, registrati o riconosciuti
     
  • La prosecuzione dell’attività in caso di sospensione o revoca della registrazione o del riconoscimento da parte dell’Autorità Competente.
     
  • Il mancato rispetto dei requisiti previsti nella parte A dell’allegato I o nell’allegato II
     
  • La mancanza della predisposizione di procedure di autocontrollo,ove previsto.
     
  • L’approvvigionamento di mangimi da stabilimenti non registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 183/2005
     
  • La mancata osservanza delle disposizioni dell’allegato III del regolamento da parte degli allevatori
     
  • L’inosservanza, entro il termine fissato, delle prescrizioni emanate dall’Autorità Competente in caso di non conformità precedentemente accertate.
     
  • L’inosservanza delle disposizioni relative all’importazione di mangimi da paesi terzi

Le sanzioni sono di tipo pecuniario e sono comprese, a secondo del tipo di violazione, tra 250 euro e  60.000 euro.
Inoltre, per alcune violazioni, sono previste sanzioni di tipo accessorio che consistono nella sospensione o nella revoca della registrazione o del riconoscimento.

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta al Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, alle regioni e alle aziende sanitarie locali, nell’ambito delle proprie competenze.

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  Ultima modifica:16 ottobre 2009

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