Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi."
Il decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato emanato ai sensi dell’art. 30 dello stesso Regolamento 183/2005 nel quale è previsto che gli Stati Membri stabiliscano le norme sulle sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni in materia di igiene dei mangimi.
Le violazioni sanzionate riguardano
- La mancata registrazione, presso i Servizi Veterinari delle Zone Territoriali, degli operatori del settore dei mangimi che siano operativi nelle fasi della PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, STOCCAGGIO, TRASPORTO o DISTRIBUZIONE di mangimi
- L’esercizio delle attività elencate nell’art. 10 del regolamento, senza il previsto riconoscimento da parte dell’Autorità Competente
- La mancata informazione ai Servizi Veterinari di eventuali cambiamenti significativi nelle attività e negli stabilimenti da parte degli operatori del settore, registrati o riconosciuti
- La prosecuzione dell’attività in caso di sospensione o revoca della registrazione o del riconoscimento da parte dell’Autorità Competente.
- Il mancato rispetto dei requisiti previsti nella parte A dell’allegato I o nell’allegato II
- La mancanza della predisposizione di procedure di autocontrollo,ove previsto.
- L’approvvigionamento di mangimi da stabilimenti non registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 183/2005
- La mancata osservanza delle disposizioni dell’allegato III del regolamento da parte degli allevatori
- L’inosservanza, entro il termine fissato, delle prescrizioni emanate dall’Autorità Competente in caso di non conformità precedentemente accertate.
- L’inosservanza delle disposizioni relative all’importazione di mangimi da paesi terzi
Le sanzioni sono di tipo pecuniario e sono comprese, a secondo del tipo di violazione, tra 250 euro e 60.000 euro.
Inoltre, per alcune violazioni, sono previste sanzioni di tipo accessorio che consistono nella sospensione o nella revoca della registrazione o del riconoscimento.
L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative spetta al Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, alle regioni e alle aziende sanitarie locali, nell’ambito delle proprie competenze.
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Ultima modifica:16 ottobre 2009