Pubblicata nella GU n. 262 del 10-11-2009 , l’ ORDINANZA 12 ottobre 2009 " Misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella provincia di Udine", in vigore dal 11 Novembre 2009.
L’ Ordinanza prevede le seguenti misure:
- I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette nel territorio della provincia di Udine devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell' arrivo nella provincia medesima e da non oltre undici mesi; i costi relativi alla vaccinazione degli animali sono a carico dei proprietari degli animali.
- E' vietata l'introduzione nel territorio della provincia di Udine di cani, gatti e furetti che non sono stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 dell'art.1 dell’ordinanza stessa.
- I cani, i gatti e i furetti devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza, in particolare nell'ambito di zone silvestri e montane.
- E' fatto divieto, salvo per il personale appositamente incaricato, nell'ambito del territorio della provincia di Udine, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici, in particolare con volpi.
- Le pratiche venatorie che prevedono l'impiego di cani, nell'ambito del territorio della provincia di Udine, fatto salvo quanto disposto dall'art.90 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 recante «Regolamento di polizia veterinaria», sono consentite solo con animali vaccinati secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza.
La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario con nota n° 20196 del 13 novembre 2009, ha esteso le misure previste dalla presente ordinanza anche alle restanti Province della Regione del Friuli Venezia Giulia e alle Province di Trieste, Gorizia e Pordenone.
La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza e' assicurata dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Inoltre, "considerata che la localizzazione più a ovest dei casi evidenziati coincide con il Comune di Travesio (PN) e che nel raggio di 40 chilometri misurati a partire da detto Comune rientra anche parte della Provincia di Belluno si dispone, nelle more dell'emanazione di misure specifiche da parte della Regione Veneto, che quanto previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale sia applicato anche alla provincia di Belluno".
L’Ordinanza 12 ottobre 2009
Per gli operatori sanitari, dopo accesso con password, è resa disponibile l’ordinanza in un file unico, tra i documenti correlati al presente articolo.
La nota della Direzione Generale
Fonte: Anmvioggi
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Ultima modifica: 14 novembre 2009