Nella Gazzetta Ufficiale della UE del 01/09/2009 n. 229 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
Il Regolamento, che riguarda sia i mangimi destinati agli animali d’allevamento sia agli animali da compagnia, deriva dalla considerazione che le condizioni di commercializzazione degli alimenti per gli animali hanno un impatto determinante sulla competitività del settore, il cui fatturato ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi.
Vista quindi l’importanza del settore si è resa necessaria una semplificazione delle norme già esistenti in materia .
Infatti la non uniforme applicazione delle direttive che spesso contengono riferimenti incrociati e sovrapposizioni, ha creato barriere agli scambi intra-comunitari ormai ingiustificabili.
Il ricorso allo strumento del Regolamento,da parte della UE, appare coerente con l’obiettivo di dare risposta all’esigenza di certezza giuridica degli operatori e spesso anche degli stessi Stati Membri, in materia di alimentazione animale.
In particolare il Regolamento n. 767/2009:
- fornisce una serie dettagliata di definizioni relative ai vari tipi di mangimi, a particolari finalità di utilizzo, all’ etichettatura, agli animali destinatari etc.
- contiene prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi
- stabilisce regole per l’immissione sul mercato di categorie specifiche di mangimi, fissa un tenore massimo di additivi nei mangimi complementari e disciplina la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che dovranno avere determinate caratteristiche nutrizionali essenziali,stabilite in uno specifico elenco
- dedica grande attenzione all’etichettatura, alla presentazione e all’imballaggio dei mangimi, stabilendo sia regole di carattere generale per tutti i tipi di mangimi sia regole di carattere specifico per i diversi tipi di mangimi. In casi motivati, offre la possibilità all’acquirente, tramite l’autorità competente, di accedere alle informazioni circa la composizione dei mangimi composti al fine di accertare la veridicità delle informazioni riportate in etichetta.
Per i mangimi destinati agli animali da compagnia è previsto che i produttori indichino in etichetta uno speciale numero di telefono o altro mezzo idoneo per consentire all’acquirente di avere ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute in etichetta.
- istituisce un catalogo comunitario delle materie prime il cui uso da parte degli operatori del settore dei mangimi avrà tuttavia un carattere facoltativo.
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si applicherà a decorrere dal 01 settembre 2010.
L’articolo 31, che prescrive agli Stati Membri di stabilire disposizioni in materia di sanzioni e l’articolo 32, relativo ad alcune misure transitorie, sono invece applicabili dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
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Ultima modifica: 21 settembre 2009