Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 7 dicembre 2009 n.285), è in vigore la nuova “Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano” per la prevenzione della rabbia nelle Regioni del Nord Est. Le misure previste avranno 24 mesi di validità e potranno essere estese ad altri territori in base alla situazione epidemiologica.
L’ Ordinanza prevede :
- che i cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi.
Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.
- Viene altresì consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio, individuati dalla nota DGSA 0021786-P-04/12/2009.
- E' vietata l'introduzione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui sopra.
- I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio (dettagliati nella nota DGSA 0021786-P-04/12/2009) devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato.
I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente art. 1 e al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.
- Gli animali sensibili di contrarre la malattia devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori.
- Nell'ambito del coordinamento di cui all’art. 8 sono stabiliti i provvedimenti piu' restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria. (art.3, comma 2).
Il coordinamento ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori compresi nelle aree di vaccinazione nonché della circolazione di cani, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle zone agro-silvo-pastorali.
Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l'effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio.
Su questa misura la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fatto un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività, anche ludiche, che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.
- Nell'ambito del coordinamento di cui sopra vengono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi, stabilendone l'ampiezza secondo le modalità previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanità animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante «La vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia» del 23 ottobre 2002. Nelle aree prive di efficaci barriere naturali le zone di vaccinazione dovranno essere calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le modalità di spargimento delle esche si dovrà privilegiare il piu' possibile la diffusione mediante mezzo aereo.
Infine nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio è fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate e informate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi
Con nota DGSA 0021786-P-04/12/2009 la Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute nel preannunciare la pubblicazione dell’Ordinanza 26 novembre 2009 ha emanato delle precisazioni in merito, specificando che tale nuova Ordinanza abroga la precedente del 12 ottobre 2009.
Fonte: Anmvioggi
L’ Ordinanza 26 novembre 2009 : Testo visibile per 60 giorni
Nota ministeriale DGSA 0021786-P-04/12/2009 “Ordinanza ministeriale con tingibile ed urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano”
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Ultima modifica : 09 dicembre 2009