Il Ministero della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ha diffuso con nota DGSA.II-23009 del 24 dicembre 2009, precisazioni riguardo ai cani non vaccinati giunti nei territori a rischio di diffusione della rabbia al seguito di proprietari turisti.
La nota, fermo restando l'obbligatorietà della vaccinazione precontagio prevista dall' Ordinanza ministeriale del 26 novembre 2009, stabilisce alcune limitazioni per la circolazione dei cani, i quali possono essere condotti esclusivamente in ambito urbano e limitatamente per il tempo necessario alle esigenze fisiologiche ed etologiche, se tenuti al guinzaglio o con altri mezzi contenitivi ritenuti efficaci.
I proprietari, appena possibile, dovranno comunque recarsi presso una struttura veterinaria, pubblica e privata, per sottoporre a vaccinazione precontagio il proprio animale.
La nota del 24 dicembre fa seguito ad altra nota ( prot. DGSA 0022786-P) del 22 dicembre 2009 dove si forniscono chiarimenti in merito alla vaccinazione antirabbica precontagio.
In particolare si sottolinea come l’art.1 dell’Ordinanza ministeriale del 26 novembre 2009 preveda l’obbligo di vaccinazione antirabbica precontagio di cani, gatti e furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nei territori interessati,“ almeno 21 giorni prima dell’arrivo e da non oltre 11 mesi “
Il periodo minimo di 21 giorni è infatti, in caso di prima vaccinazione,il tempo necessario affinchè l’animale sviluppi l’immunità nei confronti della rabbia.
Nel caso di animali già vaccinati in precedenza e sottoposti a vaccinazione di richiamo nel corso del periodo di validità del precedente trattamento immunizzante, la validità del richiamo decorre dalla data di esecuzione dello stesso.
In assenza di certificazione veterinaria che attesti la precedente vaccinazione, il nuovo trattamento vaccinale non potrà essere considerato come richiamo, ma dovrà essere considerato come “ vaccinazione primaria” valida, come detto, solo dopo 21 giorni dal momento dell’esecuzione.
Per gli operatori sanitari è possibile visualizzare,dopo accesso con username e password, ambedue le note citate, tra gli argomenti correlati al presente articolo.
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Ultima modifica: 11 gennaio 2010