Pubblicato sulla G.U. nr. 302 del 30/12/2009 il Decreto Legge n. 194 recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che, tra l’altro, ha esteso al 31/12/2011 il limite di tempo per la commercializzazione dei medicinali omeopatici veterinari fissato in precedenza dall’art. 24 del Decreto Legislativo 193/2006 e successive modificazioni al 31/12/2009; prorogato al 31/12/2011 anche l’obbligo della presentazione della domanda di registrazione semplificata o di autorizzazione da parte dei produttori.
Va ricordato che la normativa sui medicinali veterinari è stata completamente rivista dal D.Lgs n. 193 del 6.04.2006, noto anche come Codice Europeo dei medicinali veterinari, in vigore dal 10.06.2006 nel quale viene definito come medicinale veterinario omeopatico ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri.
I medicinali veterinari omeopatici possono contenere più materiali di partenza e possono essere registrati attraverso una procedura semplificata o attraverso una procedura completa; all' atto del rilascio dell'autorizzazione il Ministero della salute determina anche le relative modalità di dispensazione mentre la FU XI prevede che la vendita di medicinali omeopatici sia fatta con ricetta non ripetibile in copia unica indipendentemente che sia rilasciata per animali produttori di alimenti o da compagnia.
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Ultima modifica:12 gennaio 2010