Il 1°gennaio 2010 è entrato in vigore il Regolamento CE 21/2004 riguardante l'utilizzo obbligatorio dell'identificazione elettronica per gli animali della specie ovina e caprina, nati a partire dal 31 dicembre 2009.
Tali capi dovranno essere identificati, entro sei mesi dalla nascita e prima che l'animale lasci l'azienda, attraverso due sistemi:
- il primo consiste in un marchio auricolare in materiale inalterabile, a prova di manomissione e facilmente leggibile, per tutta la durata della vita dell'animale;
- il secondo può essere costituito invece da un (secondo) marchio auricolare, da un tatuaggio (tranne per gli scambi intracomunitari), da un marchio “pastorale” oppure un trasponder elettronico (bolo ruminale o altro).
Nel caso di animali destinati alla macellazione, l’identificazione dovrà avvenire entro dodici mesi dalla nascita tramite identificazione semplificata (marchio auricolare sull'orecchio sinistro riportante almeno il codice aziendale).
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Testo consolidato - Regolamento (CE) n . 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
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Ultima modifica 03.02.2010