Il 18 febbraio 2010 la Regione Veneto ha emanato l’ Ordinanza n.251 del 24/11/2009 avente come oggetto “misure urgenti per contrastare l'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto: modifica e integrazione".
Le misure previste sono:
- Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici
Nel territorio di cui all’Allegato B dell’ Ordinanza, ad eccezione della provincia di Belluno, è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio dei cani.
I cani che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
Nella provincia di Belluno, dove sono state completate le vaccinazioni dei cani, potranno comunque essere vaccinati i cuccioli che, per la loro età, non si erano potuti vaccinare entro il 31/01/10, come pure quelli che verranno successivamente acquistati.
Al fine di valutare l’efficacia dell’avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria.
E’ consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e degli altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili.
Le operazioni di vaccinazione dovranno essere completate entro il 31 marzo 2010.
I Servizi Veterinari delle competenti Aziende ULSS dovranno porre particolare attenzione nella gestione delle colonie feline sensibilizzando le persone che se ne occupano sulla necessità di segnalare i soggetti con comportamento anomalo nonché di conferire loro i soggetti deceduti.
In caso di rilevamento di positività per rabbia in gatti appartenenti a colonie feline, qualora la situazione epidemiologica lo rendesse necessario, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, può disporre con proprio provvedimento la vaccinazione dei gatti facenti parte di detta colonia nonché dei gatti di proprietà delle zone ad essa
limitrofe
- Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici sensibili destinati al pascolo (compreso l’alpeggio)
Gli animali domestici sensibili destinati al pascolo nei territori di cui all’Allegato B, devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica pre-contagio almeno 21 giorni prima della partenza e secondo le modalità indicate nel foglietto illustrativo; questa disposizione si applica anche per gli animali provenienti da altre Regioni o Province Autonome.
- Disposizioni sanitarie
Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 90 del D.P.R. 8.2.1954 n. 320, in tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo.
Sul territorio di cui all’Allegato C la circolazione di cani in ambiente agro-silvo pastorale è consentita a condizione che detti animali siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e che siano tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza.
In deroga alle disposizioni di cui sopra, l’impiego dei cani utilizzati nelle attività di soccorso alpino ed il loro addestramento sono consentiti, anche senza l’uso del guinzaglio, purché siano stati vaccinati da almeno 21 giorni.
E’ altresì consentito l’utilizzo dei cani per il solo recupero degli animali feriti nel corso della caccia di selezione o nelle attività di controllo ai sensi dell’art. 19 L. 157/92 o in incidenti stradali, a condizione che detti cani siano vaccinati contro la
rabbia da almeno 21 giorni, tenuti al guinzaglio e comunque sotto stretta sorveglianza nei limitati casi in cui non sarà possibile mantenerli al guinzaglio e comunque per il tempo strettamente necessario al recupero dell’animale ferito.
Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti possono autorizzare le attività di addestramento, allenamento e gare di cani vaccinati da almeno 21 giorni e tenuti sotto stretta sorveglianza in aree ricadenti nei territori di cui all’Allegato C, previo parere favorevole da parte del Centro di Referenza nazionale per la Rabbia, da richiedersi a cura
della stessa Amministrazione provinciale utilizzando l’allegato modello fac-simile (Allegato A1), nonché attenendosi alle eventuali prescrizioni previste nel suddetto parere e comunicando i dati relativi alle attività autorizzate all’Azienda ULSS territorialmente competente per gli eventuali controlli.
In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L’eventuale ritrovamento di animali morti o il cui
comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.
In tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all’Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti
della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico.
- Vaccinazione pre-contagio delle volpi
Premesso che, ai sensi della vigente normativa, la vaccinazione pre-contagio delle volpi dovrà continuare per i prossimi 3 anni, articolata su 2 campagne vaccinali l’anno, a fine inverno-inizio primavera del corrente anno verrà ridefinita una nuova campagna di vaccinazione orale pre-contagio delle volpi, che verrà implementata secondo le modalità stabilite dal Piano di vaccinazione concordato dall’Unità di Crisi Centrale e presentato alla Comunità Europea.
Situazione epidemiologica
L’ Ordinanza
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Ultima modifica: 26 febbraio 2010