Il primo punto sulla questione “taglio della coda” è compreso nell’ Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute, Tutela dell' incolumita' pubblica dall'aggressione di cani (Gazzetta Ufficiale N. 10 del 13 Gennaio 2007), che cita in premessa il Regolamento di polizia veterinaria, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo e la Legge n. 281/1991, dove, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, tra le disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica inseriva all’articolo 1 i divieti: del taglio della coda, del taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali, divieto non applicabile agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.
L’Ordinanza venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha avuto efficacia per un anno quindi, su pressioni dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) in data di pubblicazione 07 maggio 2007, il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti -Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Uff. VI pubblicò la modifica alla stessa ordinanza, considerando il fatto che il taglio della coda dei cani, se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze dell’animale, sempre auspicando l’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia.
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard; quindi L’ordinanza 12 dicembre 2006 venne modificata nel modo seguente:all’art.1, comma 1, dopo la parola “coda” è stata inserita la seguente frase “fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita”.
Tale modifica ha avuto efficacia sino al 13 gennaio 2008.
L’Ordinanza 3 marzo 2009 contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, ribadisce la possibilità di eseguire il taglio della coda per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
Si stabilisce quindi, finalmente, di preparare la prevista norma organica e definitiva che va in discussione alla Camera, ma nel novembre 2009 si decide che non proseguirà in Aula il dibattito sul taglio non terapeutico della coda poiché si rende necessario un approfondimento sul tema. La Camera rimanda in Commissione Giustizia il Ddl di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.
l'On. Stefano Stefani ha interrotto il dibattito e richiesto approfondimenti in quanto ha visto esponenti di maggioranza e opposizione divisi sulle eccezioni al divieto di amputazione della coda dei "cani allevati a scopo venatorio". L'emendamento, è stato sottoscritto anche dai deputati Luciano Rossi, De Angelis, Romele, Nola, Biava, Raisi e Compagnoni.
Il Ddl del Governo è approdato in Aula significativamente emendato proprio all'articolo 3, dove il recepimento della Convenzione va ad incidere sul reato di maltrattamento penale e sulle relative sanzioni. Il testo è infatti arrivato in Transatlantico con la seguente formulazione:
A.C. 2836-A - Articolo 3 ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
ART. 3. (Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: « per crudeltà o » sono soppresse;
b) l'articolo 544-ter è sostituito dal seguente: « ART. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.
La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo.
In attesa, ritengo sia ancora possibile , da parte dei medici veterinari, eseguire la caudotomia in quelle specie nelle quali lo standard di razza lo prevede.
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Ultima modifica: 23 marzo 2010