Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 di Marzo 2010 il Decreto 29 dicembre 2009 “ Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE di cui all’articolo 8, comma 15 della Legge 1° agosto 2003, n. 200.”
Prosegue il percorso parallelo dell’anagrafe degli equidi che non si fonde con le altre anagrafi animali ed anzi se ne diversifica già dalla base, essendo il Ministero delle Politiche Agricole, e non quello della Salute, l’organo di Governo che ne provvede al dettato normativo. Il decreto è in effetti emanato di concerto con il Ministero della Salute, relativamente alle finalità sanitarie dell'anagrafe, cioè della tutela della salute pubblica, che verranno però stabilite con ulteriore decreto dal Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati.
Le nuove Linee Guida abrogano il decreto ministeriale del 5 maggio 2006 in quanto le precedenti non erano aggiornate al Regolamento (CE) n. 504/2008, cioè non consideravano la necessità di evitare la doppia emissione di documenti di identificazione né precisavano l’utilizzo dei dispositivi elettronici di identificazione individuale.
Vengono, nel testo, specificati gli scopi che si prefigge l'anagrafe equina, cioè la valorizzazione del patrimonio zootecnico, la costituzione di una prima base per trasmettere informazioni al consumatore di carni equina consentendo un'etichettatura corretta, l’assicurazione della regolarità nelle corse dei cavalli, compresa la garanzia dei controlli, e infine la prevenzione e il contrasto dell'abigeato.
Tutti gli equidi vengono dotati del documento identificativo, denominato passaporto, rilasciato dall'UNIRE, tramite le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e la stessa UNIRE per gli equidi registrati, e le Associazioni Prov. Allevatori (APA) per tutti gli altri equidi, che deve contenere dettagliate informazioni per equide, proprietario e detentore, compresa l'eventuale dichiarazione di esclusione dal consumo umano.
L'APA e' responsabile dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE, registra nella stessa banca dati le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e terzi, al furto e allo smarrimento degli animali, dei passaporti e dei microchip; stampa da sistema e rilascia il passaporto e il duplicato, se smarrito o rubato l’originale, entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.
I Servizi veterinari delle AASSLL mettono a disposizione della Banca dati equidi (BDE) e implementano e aggiornano, per il tramite della BDN, le informazioni relative alle aziende.
Utilizzano i dati contenuti nella BDE per ogni attivita' finalizzata agli accertamenti sanitari, alla verifica e al controllo dei registri di carico e scarico e al sistema di identificazione e registrazione applicato nell'azienda.
Gli obblighi del proprietario sono aumentati e sono diventate molto dettagliate le informazioni che devono fornire, ma che hanno sempre come depositari le ANA, le APA o l’UNIRE.
In particolare appare incomprensibile, per le finalità sanitarie che ne conseguono, che non sia previsto l’obbligo di comunicazione delle morte degli equidi ai Servizi Veterinari competenti nel territorio.
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Ultima modifica:25 marzo 2010