Per evitare che movimenti a carattere commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro siano fraudolentemente dissimulati come movimenti a carattere non commerciale, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento n. 388 del 6 maggio 2010 ( G.U. U.E. L 114 del 7maggio 2010 ) che fissa a 5 il numero massimo di animali da compagnia che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale.
La nuova norma modifica le disposizioni applicative del Regolamento n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che ha introdotto l’obbligo del pet passport.
In particolare l'articolo 12 del Regolamento 998/2003 stabiliva che gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario fossero sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE (relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni) se in numero superiore a cinque e se in provenienza da un Paese Terzo diverso da quelli elencati nello stesso Reg. 998/2003 - Allegato II , parte B, Sezione 2 ( Andorra, Svizzera,Croazia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano)
Ora il nuovo Regolamento n. 388/2010 prevede che i requisiti ed i controlli previsti dalla direttiva 92/65/CEE si applichino per cani, gatti e furetti se in numero superiore a cinque anche quando provengano da un altro Stato membro o da Andorra, Svizzera,Croazia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano ( i paesi terzi elencati nell’ Allegato II , parte B, Sezione 2 del Reg. 998/2003 )
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Ultima modifica: 10 maggio 2010