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Materiali a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.): il punto della situazione

  • 27 novembre 2015
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Regolamento Ce 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede anche il controllo della filiera dei materiali  a contatto con gli alimenti.

Tale obbligo deriva anche dall'articolo 24 del  Regolamento Ce 1935/2004, che è la normativa quadro in tema di materiali a contatto con gli alimenti.
 
Il Regolamento Ce 1935/2004 si applica a tutti i materiali ed articoli:

  • già in contatto con gli alimenti,
     
  • destinati a venire in contatto con gli alimenti,
     
  • che ragionevolmente possono venire in contatto con gli alimenti ed il loro uso sia per tale scopo previsto.

Quindi non solamente il materiale di confezionamento, ma anche i macchinari, gli utensili, le macchine da caffé, parti di attrezzature etc..

Non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento:

  • gli oggetti di antiquariato;
     
  •  i materiali di copertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
     
  • gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

I materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, che devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, non devono, in condizioni d'uso normale, trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

  •  costituire un pericolo per la salute umana;
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
    o
  • comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

 
Etichettatura dei materiali  a contatto con gli alimenti

Per quanto riguarda l'etichettatura, i materiali  e gli oggetti non ancora venuti contatto il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato devono essere corredati di:

  •  la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” o un'indicazione specifica per il loro impiego o il simbolo 
    e
  • se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
    e
  • il nome e o la ragione sociale e,  in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato;
    e
  • un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto.

Nel caso dei prodotti e materiali attivi , le informazioni devono permettere la comprensione dell'uso previsto nonché le informazioni circa la sostanze utilizzate nonché la quantità rilasciata.
La lingua in cui sono riportate le informazioni deve essere facilmente comprensibile per gli acquirenti.

Rintracciabilità

In tema di rintracciabilità, l'articolo 17 del Regolamento CE 1935/2004  prevede che questa sia obbligatoria in tutte le fasi della produzione e dell' utilizzo, che ogni operatore sia in grado di individuare le imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali, e che le informazioni siano a disposizione delle autorità competenti.

Un documento importante previsto per gli oggetti e i materiali a contatto con gli alimenti è la dichiarazione di conformità (“dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti”).

Al momento tale documento deve accompagnare i prodotti per i quali esistono misure specifiche ( quelli elencati nell' allegato I del regolamento CE 1935/2006 ), ma in alcuni Stati membri è richiesto per tutti i materiali ed oggetti. In Italia è vigente la normativa nazionale di settore.

Si tratta di uno strumento che facilita la diffusione delle informazioni e permette agli organismi di controllo di accertare il rispetto delle disposizioni normative. Attualmente un gruppo di lavoro a livello europeo si sta occupando di definire linee guida circa  i requisiti e la struttura della dichiarazione di conformità.
 

Regole per la produzione di materiali  a contatto con gli alimenti

Dal 2006 è in vigore il Regolamento CE 2023/2006  il quale prevede che i produttori  di materiali a contatto con gli alimenti debbano operare secondo buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices- GMP).

E ' prescritto un sistema di gestione della qualità in grado di:

  • selezionare le materie prime al fine di assicurare che il prodotto finito non sia dannoso per il consumatore,
     
  •  definire le procedure operative che garantiscano sicurezza in tema di contaminazione, reazione e degradazione dei prodotti.

Il sistema di controllo che ogni operatore deve avere, deve individuare la frequenza delle analisi effettuate sui prodotti al fine di giudicarli a norma.

La documentazione richiesta per le varie fasi produttive è rappresentata da:

  • specifiche delle materie prime (es.: tossicità, potenziale di migrazione,livello di impurità.....),
     
  • specifiche del prodotto finale (limiti di migrazione),
     
  • risultati delle analisi.

Il Regolamento enuncia principi e non regole e sembra quindi un documento leggero ma ha, in realtà, un importante impatto sulle attività dei produttori e degli organismi di controllo.

Non si tratta di un sistema HACCP ed infatti non ha a che vedere con l'igiene che è una responsabilità dei produttori di alimenti (un'eccezione è rappresentata dal settore degli inchiostri e delle plastiche riciclate, per i quali sono disposte anche specifiche regole igieniche).

Il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato le “Linee guida per l’applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti
 
Si tratta di un documento scaturito nell’ambito del Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia)   che ha visto coinvolti l’Istituto Superiore di Sanità (responsabilità scientifica), vari stakeholders  afferenti alla filiera alimentare e l’ Istituto Italiano di Imballaggio  ( supporto organizzativo).

Nel 2013 il progetto è proseguito  ( Progetto CAST II) ed ha prodotto una seconda pubblicazione dal titolo "Linee guida sull’evidenza documentale dell’applicazione delle GMP secondo il Reg. 2023/2006 nel settore dei materiali e oggetti a contatto con alimenti."

Si tratta di utili strumenti  per tutti gli operatori, in quanto permette alle industrie di avere indicazioni su come produrre in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE 2023/2006 ed  agli operatori degli organismi di controllo di verificare il rispetto della normativa.

 Poichè il Regolamento 2023/2006 enuncia unicamente dei principi generali e non fornisce regole specifiche, la guida rappresenta un importante strumento in quanto prende in considerazione le singole filiere di produzione dei materiali a contatto con gli alimenti. I materiali presi in considerazione sono: alluminio, carta e cartone, imballaggi flessibili, materie plastiche, legno, metalli e leghe metalliche rivestiti e non, sughero, vetro.

Il quadro normativo circa i requisiti specifici che alcuni materiali a contatto con gli alimenti devono avere è in continua evoluzione.
Vi sono infatti un certo numero di Direttive Comunitarie che regolamentano la produzione e l'uso di alcuni materiali (es.: plastica, ceramiche, cellulosa rigenerata, materiali attivi ed intelligenti etc.), mentre vi sono altri materiali per i quali non sono ancora previste disposizioni specifiche (es. carta e cartone, inchiostro, siliconi, tessuti, cere, legno etc.). A livello di singoli Stati membri nella UE esiste poi un quadro normativo molto variegato essendo numerose le disposizioni nazionali relative a specifici materiali.

L’ autorizzazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti avviene attraverso la seguente via:

  • il produttore inoltra la domanda alla Autorità Competente di uno stato Membro,
  •  la domanda viene inoltrata all'EFSA,
  •  in 6 mesi (a meno che non vengano richiesti dati ulteriori) l'EFSA fornisce un parere scientifico,
  • la Commissione Europea prepara una bozza normativa,
  • si attiva la procedura comitologica (comitati, gruppi di lavoro della Commissione, degli Stati membri e dell’industria, con supervisione di Consiglio e Parlamento Europei),
  • la Commissione Europea adotta la norma.

A livello Europeo, la Direzione Generale Salute e Consumatori (DG SANCO ) si occupa delle politiche relative ai materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti nell’ Unità E6 “Innovazione e sostenibilità” di recente istituzione.

La valutazione scientifica viene effettuata all’EFSA, dal gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF ).

Il processo di valutazione dell'esposizione prende in considerazione la migrazione delle sostanze ritenute nocive e la assunzione dell'alimento (per definizione 1 kg di alimento per una persona del peso di 60 kg). Il dossier che le aziende produttrici devono presentare all'EFSA varia a seconda del livello di migrazione delle sostanze individuate come pericolose.

Di recente è stato pubblicato un documento che costituisce la linea guida per la preparazione del dossier relativo ai materiali ed oggetti attivi ed intelligenti
 

I controlli

Il Food and Veterinary Office della Commissione Europea (FVO ) ha, nell’ambito dell’Unità F4 che si occupa degli alimenti non di origine animale, un gruppo di ispettori che effettuano le missioni al fine di verificare il rispetto della normativa da parte degli organismi deputati al controllo dell’utilizzo dei materiali a contatto con gli alimenti.

Le ispezioni hanno l’obiettivo di verificare:

  • che i controlli ufficiali in tema di materiali in contatto con gli alimenti siano condotti nel rispetto del piano di controllo nazionale pluriennale previsto dal Regolamento CE 882/2004;
     
  • l’implementazione della legislazione europea, in particolare del Regolamento CE 1935/2004 e legislazione correlata riguardo ai film di cellulosa rigenerata, materie plastiche, articoli in ceramica, materiali attivi e intelligenti;
     
  • che il sistema dei controlli ufficiali sui materiali ed articoli a contatto con gli alimenti prevenga la migrazione dei propri componenti nell’alimento, in particolare le amine aromatiche primarie dalle materie plastiche, il piombo ed il cadmio dagli articoli in ceramica e la formaldeide dagli utensili di cucina.

Le ispezioni del FVO, previste in Italia in ottobre, sono effettuate in base all’analisi dei rapporti RASFF  sulle notifiche relative ai materiali a contatto con gli alimenti ed in base ai volumi di prodotti importati. Iniziate nel 2007 le ispezioni termineranno nel 2010 e, una volta ispezionati i 20 Stati membri previsti, verrà prodotto un rapporto finale.
 

Il ruolo dei laboratori

Un importante ruolo in materia di materiali a contatto con gli alimenti è rappresentata dai laboratori.

A livello nazionale il centro di referenza è l’Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio Esposizione e rischio da materiali, c/o il Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria.

A livello Europeo il centro di referenza è invece l’ European Union Reference Laboratory for Food Contact Materials (CRL-FCM  ) che si trova in Italia ad Ispra (Va) ed ha principalmente i seguenti compiti:

  • Attività di laboratorio con sviluppo di metodiche
  • Sviluppo dei materiali per i test ed i calibranti per le prove ufficiali
  • Gestione de banche dati delle metodiche di analisi
  • Validazione dei metodi
  • Sviluppo di linee guida sul campionamento e sull’esecuzione delle analisi
  • Valutazione del rischio (sia per gli scopi relativi alle procedura dell’EFSA che per specifici progetti)
  • Organizzazione di corsi di formazione (FVO, Laboratori di riferimento nazionali, DG Sanco, Paesi terzi)

Nel database delle metodiche analitiche e dei protocolli vi sono 454 test di migrazione specifici mentre sempre ad Ispra sono conservati i campioni dei materiali (attualmente 570)  per i quali è stata chiesta un’autorizzazione all’EFSA.

Presso il CRL-FCM è stata inoltre recentemente istituita una Task Force che si occupa dei materiali attivi ed intelligenti per i quali è previsto un incremento nella produzione e nel conseguente utilizzo.

Un’ importante rete di laboratori denominata EURL-NRL network è stata istituita nel 2004 in 25 Stati membri e permette di ottimizzare il lavoro anche in considerazione del fatto che i diversi laboratori nazionali eseguono differenti tipi di analisi, non sono tutti accreditati per le medesime tecniche e metodiche, sono a volte pubblici a volte privati, hanno diversi tipi di organizzazione e diverse dimensioni.

I benefici che tale rete permette sono lo scambio di informazioni (su metodiche, linee guida sui test e sulle validazioni, sulla legislazione), le prove comparative interlaboratorio, la formazione, lo scambio di opinioni e di campioni etc.

Si tratta insomma di una rete che ha dei benefici per i centri nazionali di riferimento per le analisi, per il centro europeo, per le autorità competenti nazionali, per la DG Sanco.

 

Molte sono le tematiche da analizzare e sviluppare per il futuro, anche al fine di assicurare un controllo efficiente della filiera dei materiali e degli articoli destinati al contatto con gli alimenti. Dal punto di vista della programmazione e della esecuzione dei piani di controllo, il principale problema è rappresentato dal fatto che, non essendo prevista (almeno in Italia) una registrazione obbligatoria delle aziende operanti nella filiera dei materiali a contatto con gli alimenti, l’azione di controllo diviene difficile e poco efficace.

 

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 Data di pubblicazione: 1 giugno 2010

Ultima modifica: 23 ottobre 2013


 

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