E’ stato pubblicato l’8 giugno ed è subito in vigore il nuovo Decreto del Direttore di Servizio Veterinario Provinciale del 27 maggio 2010, n. 31.12/327681, riguardante la profilassi della rabbia silvestre nel territorio
Le Autorità locali hanno ritenuto che la vaccinazione orale della popolazione volpina abbia sortito i propri effetti limitando la diffusione dell’infezione alle zone limitrofe alla provincia di Belluno, e che pertanto non sussistano più i presupposti per un divieto generalizzato e senza limiti di tempo all’esercizio della caccia con il cane in tutti i territori dove si svolge la vaccinazione orale delle volpi; rimane invece necessario mantenere tale divieto nei 10 giorni successivi alla esecuzione della vaccinazione orale delle volpi, al fine di evitare che i cani assumano esche vaccinali destinate invece alla popolazione volpina;
Il Decreto, inoltre, stabilisce che i veterinari libero professionisti, già autorizzati all’esecuzione dell’impianto di microchip nei cani, ai sensi del decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale 5 maggio 2003, n. 31.12/ si intendono autorizzati anche all’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie dei cani i sensi del suddetto decreto, nonché alla vaccinazione consigliata dei gatti e dei furetti ai sensi dell’articolo 2 comma 2 dell’O.M. 26 novembre 2009.
Si rimarca infine come, in applicazione dell’articolo 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, in caso di insorgenza di rabbia, nel territorio del comune colpito, è vietato effettuare la caccia con il cane nonché anche solo condurre al guinzaglio i cani in zone agro-silvo-pastorali per i 60 giorni successivi all’accertamento del focolaio rabido.
Eventuali eccezionali deroghe possono essere concesse solo dal Servizio veterinario provinciale, in accordo con il Centro di Referenza Nazionale per la rabbia.
Alla luce dei risultati positivi e a prescindere dal quarto caso, la campagna di vaccinazione antirabbica da domani viene ampliata: l'elicottero che lancia le esche sara' in azione per 4-5 giorni con l'obiettivo di coprire un'area non ancora raggiunta dalle esche.
''I sette casi registrati in maggio hanno riguardato animali trovati sopra i 1500 metri di quota. - spiega il direttore del Servizio veterinario provinciale Paolo Zambotto - Con lo scioglimento della neve ora possiamo lanciare le esche con l'elicottero anche sopra questa altitudine e fino ai 2300 metri''.
A seguito dell'azione, vige il divieto di caccia e anche quello di circolazione dei cani senza guinzaglio.
''Le persone sono in ogni caso invitate a non toccare le esche'', raccomanda il vicedirettore del Servizio veterinario provinciale Ernst Stifter.
Intanto, vista la recente diffusione dell'infezione della rabbia in alcune aree del nord-est d’ Italia, anche in Piemonte è stato attivato, con Ordinanza n.41 del 3 giugno 2010, lo stato di pre-allerta che prevede misure straordinarie di prevenzione per la rabbia
I principali provvedimenti previsti sono:
- i detentori di cani, gatti e furetti che intendono trasferirsi, anche temporaneamente, con i propri animali nelle aree a rischio, devono segnalarlo al medico veterinario di fiducia con almeno 30 giorni di anticipo per l'esecuzione della vaccinazione antirabbica che deve essere certificata. Gli animali vaccinati debbono essere identificati con microchip e registrati nel sistema informatizzato dell’anagrafe canina regionale.
- presso ogni Comune e Asl saranno aperte, per un periodo di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, le iscrizioni straordinarie all'anagrafe canina regionale dei cani non registrati.
- i cani morsicatori devono essere segnalati al Servizio veterinario dell'Asl competente per territorio, visitati e tenuti in osservazione per dieci giorni, per verificare che non manifestino i sintomi della malattia.
- i cani ospitati nei canili pubblici e privati, devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica preventiva.
Fonte: Asca.
Situazione epidemiologica
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Ultima modifica: 11 giugno 2010