L’articolo 16 del Regolamento (CE) N. 852/2004, l’articolo 14 del Regolamento (CE) N. 853/2004 e l’articolo 21 del Regolamento (CE) N. 854/2004 dispongono l’obbligo, per la Commissione Europea , di inviare al Parlamento Europeo ed al Consiglio un rapporto circa le esperienze derivanti dall’applicazione degli stessi e contenente proposte entro il 20 maggio 2009.
In aggiunta, il Regolamento (CE) N. 852/2004 prevede anche che la Commissione valuti se il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sia applicabile e debba estero esteso anche a livello di produzione primaria degli alimenti.
Il rapporto è basato sulle informazioni ricevute dalle autorità competenti degli Stati Membri, dai rappresentanti degli operatori del settore alimentare e dalle associazioni dei consumatori a livello europeo e dal FVO (Food and Veterinary Office) della Commissione.
L’obiettivo del documento è quello di presentare l’esperienza acquisita nonché le difficoltà incontrate nel 2006, 2007 e 2008 a seguito dell’implementazione del pacchetto igiene da parte di tutti gli attori interessati.
La conclusione del rapporto indica che gli Stati Membri hanno preso tutti i provvedimenti amministrativi e di controllo necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa, ma che vi sono spazi di ulteriore miglioramento relativamente all’implementazione della norma.
Tali conclusioni sono supportate dalle evidenze riscontrate durante gli audit e le ispezioni svolti dal FVO.
I soggetti interessati consultati ritengono che i nuovi principi e i requisiti previsti dal pacchetto igiene abbiano avuto un impatto positivo.
Il documento Indica inoltre una netta presa di posizione da parte degli Stati Membri e dei portatori di interesse privati che non ritengono sia necessario estendere l’obbligo dell’adozione del sistema HACCP a livello di produzione primaria.
Le maggiori difficoltà individuate sono state quelle relative ad alcune esclusioni dallo scopo nei Regolamenti, ad alcune definizioni enunciate dai Regolamenti e alle procedure riferite a tali definizioni, ad alcuni aspetti pratici riguardanti l’approvazione degli stabilimenti produttori di alimenti di origine animale e alla marcatura di tali alimenti, all’implementazione di procedure basate sul metodo HACCP in alcune tipologie di attività e all’implementazione dei controlli ufficiali in alcuni settori.
Il rapporto non offre alcuna soluzione dettagliata alle difficoltà individuate ed è, perciò, non accompagnato da proposte.
Tuttavia, sulla base dei problemi identificati, la Commissione considererà se vi è la necessità di proposte per migliorare il pacchetto igiene.
A seguito del rapporto della Commissione UE, in data 20 novembre 2009, il Consiglio dell’Unione Europea :
1. CONFERMA la generale soddisfazione riguardo al “pacchetto igiene” e non ritiene vi sia la necessità di mutazioni radicali. Tuttavia, il Consiglio prende atto delle difficoltà individuate nel rapporto della Commissione e discusso a livello di gruppo di lavoro del Consiglio.
2. SALUTA favorevolmente l’intenzione della Commissione di proporre miglioramenti al “pacchetto igiene”, seppure nel rapporto non siano state identificati modifiche da apportare alla legislazione in vigore.
3. ENFATIZZA l’importanza di un approccio europeo integrato (“dai campi alla tavola”) che punta ad assicurare elevati livelli di sicurezza alimentare, di salute animale, di benessere animale e di salute delle piante nella UE attraverso l’adozione di misure coerenti e di un adeguato monitoraggio, mentre sono mantenute le garanzie di un effettivo funzionamento del mercato interno.
4. CONCORDA con la posizione della Commissione secondo la quale le regole di igiene attualmente applicate a livello di produzione primaria sono appropriate ed adeguate.
5. RICHIEDE alla Commissione di fornire linee guida sull’utilizzo dello strumento della flessibilità attualmente previsto nell’applicazione della norma e di indagare circa la possibilità di incrementare tale flessibilità, specialmente per le piccole imprese.
6. RICONOSCE che i rischi insiti nelle imprese alimentari e nelle operazioni effettuate dovrebbe formare la base per i requisiti igienici come anche per la gestione del rischio da parte dei singoli operatori.
7. ACCOGLIE con favore il fatto che il sistema HACCP è, in genere, considerato adatto ad essere applicato in modo flessibile anche in imprese del settore alimentare più piccole.
8. ESPRIME il proprio supporto alla lista delle maggiori aree di futuro intervento così come delineato nel rapporto della Commissione.
9. INVITA perciò la Commissione ad esaminare gli specifici quesiti scaturiti dalla consultazione con le parti interessate e nelle discussioni del gruppo di lavoro del Consiglio, anche se non tutti richiederanno eventualmente modifiche alla legislazione vigente.
Ciò comprende in particolare lo scopo dei Regolamenti, alcune definizioni, alcune richieste in merito al riconoscimento degli stabilimenti, inclusi i marchi di identificazione, e problematiche relative alle importazioni.
10. INVITA anche la Commissione a preparare proposte concrete che permettano l’effettiva implementazione di un’ispezione sanitari più moderna nei macelli.
11. RAMMENTA alla Commissione che, nel formulare ogni proposta, deve essere tenuto in considerazione il principio secondo il quale i responsabili della sicurezza degli alimenti sono gli operatori del settore alimentare, che deve essere mantenuta la connotazione di flessibilità del “pacchetto igiene” e che deve essere fatto pieno uso del principio dell’”approccio in base al rischio”.
Leggi la relazione della Commissione in Italiano
Leggi le conclusioni del Consiglio in inglese tra i documenti allegati al presente testo
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Ultima modifica 21 luglio 2010