Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 23 agosto 2010 il Ministero della Salute ha emanato il Decreto 25 giugno 2010 “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”
Il Decreto nasce dalla necessità di adottare un Piano, sull’intero territorio nazionale, riguardante le “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale” in quanto la filiera avicola rurale potrebbe svolgere un ruolo epidemiologicamente rilevante nella comparsa di focolai di Influenza Aviaria anche negli allevamenti industriali.
Il piano, contenuto in allegato al decreto stesso, ripropone molte delle misure emanate nel tempo a partire dall’ Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ed introduce un sistema di accreditamento degli allevamenti di svezzamento che commercializzano volatili in ambito extra regionale.
Le principali novità infatti riguardano:
- L’accreditamento delle aziende che commercializzano pollame in ambito extra-regionale
- Un’apposita autorizzazione degli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati.
Per ottenere l’accreditamento (commercio extra-regionale), che sarà certificato dai Servizi Veterinari, le aziende dovranno rispettare una serie di requisiti strutturali e gestionali tra i quali alcuni sono di particolare impatto per gli operatori come ad esempio:
- l’arco di disinfezione per gli automezzi all’ingresso dell’allevamento
- il registro di carico e scarico informatizzato
- il divieto di reintroduzione dei volatili che hanno partecipato a fiere e mercati
- obbligo di allevare anatidi e quaglie in unità distinte dalle altre specie
- Obbligo di introduzione di volatili da aziende accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale etc.
Il commercio di volatili attraverso fiere e mercati sarà invece consentito, oltre che alle aziende accreditate, a quelle aziende di svezzamento in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi Veterinari dopo verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre disposizioni del decreto come ad esempio l’obbligo di garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato mediante il rilascio del modello 4 o di altra idonea registrazione.
I Servizi Veterinari dovranno provvedere agli accertamenti sanitari mediante prelievi sierologici e, nel caso di anatidi, anche virologici.
Dovranno essere controllati almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20.
Gli accertamenti avranno una frequenza mensile per gli allevamenti accreditati al commercio extra- regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere e mercati, mentre per gli altri svezzatori il controllo sarà trimestrale. (L’esito del controllo dovrà essere riportato sul documento di accompagnamento degli animali).
Le Regioni, sulla base di valutazioni epidemiologiche, potranno variare la frequenza degli accertamenti sanitari.
I Servizi Veterinari inoltre eseguiranno i sopralluoghi prima del rilascio dell’accreditamento e delle autorizzazioni e verificheranno successivamente il mantenimento dei requisiti due volte all’anno nel caso di aziende accreditate al commercio extra-regionale ed una volta all’anno nelle altre aziende di svezzamento.Le Regioni potranno aumentare la frequenza degli accertamenti.
Le fiere ed i mercati dovranno essere sottoposte ad almeno quattro sopralluoghi all’anno e se si dovessero riscontrare gravi inadempienze, i certificati di accreditamento o le autorizzazioni saranno ritirati ed inviati ai servizi Veterinari territorialmente competenti che provvederanno alla sospensione dell’accreditamento o della autorizzazione per almeno 15 giorni.
Autore
Ultima modifica: 27 agosto 2010