Il Ministero della Salute, con nota 1602-P dell’1/2/2010 ha emanato la “Linea guida per la disciplina della registrazione e della trasmissione dei dati informativi indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario” che entrerà in applicazione dal prossimo 1/10/2010 per i farmaci veterinari destinati ad animali produttori di alimenti e che, dopo ulteriori 18 mesi, troverà applicazione anche per i farmaci veterinari per animali non produttori di alimenti e con la quale si prefigura un sistema di tracciabilità che prevede il supporto informatico per la ricetta veterinaria e l’applicazione del codice a barre sulle confezioni di medicinali di cui al Decreto 17/12/2007.
Il tutto allo scopo di aumentare le misure a garanzia della salute pubblica, della salute animale e della sicurezza alimentare, per contrastare le frodi e monitorare in maniera più efficace l’approvvigionamento e le scorte dei farmaci ad uso veterinario.
I soggetti coinvolti nel sistema di tracciabilità del farmaco veterinario sono individuati ora nello stessa Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, con compiti di registrazione e rilascio di atti autorizzativi e quale gestore della banca dati centrale, nei Centri Regionali di Farmacovigilanza, nelle Regioni che trasmettono annualmente al Ministero una relazione sulle attività svolte nell’ambito dei piani di farmacosorveglianza e nei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. che nella programmazione della farmacosorveglianza eseguono sopralluoghi presso allevamenti, farmacie, grossisti, produttori di premiscele che effettuano la vendita diretta, ambulatori e cliniche veterinarie.
Nella Linea guida sono inoltre elencati i dati da registrare in entrata e in uscita dai produttori di farmaci veterinari, dai responsabili del rilascio dei lotti, dai titolari di AIC, dai distributori o depositari, dagli stessi farmacisti e grossisti autorizzati anche alla vendita diretta nonché infine dai veterinari prescrittori.
I Veterinari responsabili di scorte di farmaci detenuti presso impianti di cura, custodia e allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo devono pure registrare, sull’apposito registro dei trattamenti di cui agli artt. 15 del D.Lgs 158/2006 e 79 del D.Lgs 193/2006, i dati relativi al carico ed allo scarico, mentre negli impianti di cura, custodia e allevamento di animali non destinati alla produzione di alimenti è sufficiente conservare per 3 anni la documentazione di acquisto riportante i dati riferiti a data di acquisto, denominazione del prodotto, numero di lotto, quantità acquistata, fornitore e, solo per gli equidi non destinati alla produzione di alimenti, la data di inizio e fine del trattamento.
Le registrazioni relative ai farmaci veterinari ad azione androgena, gestagena, estrogena e beta-agonisti devono essere comprensive di data e numero della prescrizione, denominazione del prodotto, data inizio e fine trattamento e gestione delle rimanenze.
La Linea guida disciplina anche la registrazione dei trattamenti farmacologici con le sostanze essenziali di cui al Reg. (CE) 1950/2006 negli equidi destinati alla produzione di alimenti.
A far data dall’entrata in vigore della Linea guida il distributore di farmaci veterinari trasmetterà settimanalmente al Servizio Veterinario della A.S.L. del destinatario, il file delle transazioni eseguite, destinate agli animali produttori di alimenti, mediante la posta elettronica certificata che sostituisce l’invio cartaceo.
Ultima modifica: 24 settembre 2010