X
GO

Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi...

  • 12 gennaio 2006
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 4814
  • 0 Commenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19-12.2005 l’Accordo del 28 luglio 2005 tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, recante «Linee guida ai fini della rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi per fini di sanita' pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
Il regolamento 178/2002 si propone d’ informare correttamente il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e fornire alle Autorità di controllo la possibilità di ottenere informazioni necessarie in caso di eventuale rischio sanitario, allo scopo di attuare le procedure di ritiro o richiamo del prodotto alimentare o mangime; l’elemento basilare per ottenere ciò è la rintracciabilità (traceability), intesa come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Il documento del 28 luglio 2005 intende fornire linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e mangimi e comunicare a:

  • Gli operatori alimentari e dei mangimi riguardo l’applicazione delle norme della rintracciabilità, ritiro e richiamo degli alimenti e dei mangimi.
  • Organi del Servizio Sanitario Nazionale, sulle modalità di conduzione dei controlli, la verifica dell’efficacia delle procedure di rintracciabilità e richiamo degli alimenti.

Il Regolamento 178/2002 prevede agli art. 17, 18, 19 e 20  l’obbligatorietà per tutti gli operatori del settore alimentare e dei mangimi di garantire:

  • che gli alimenti e mangimi da loro prodotti siano conformi alle norme del settore alimentare inerenti le loro attività
  • la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi e di qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento o mangime
  • identificazione o etichettatura di un alimento o mangime, contenente elementi utili per agevolarne la rintracciabilità

Gli operatori del settore alimentare sono tenuti ad attivare procedure per l’individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti, attraverso un sistema che permetta di individuare da chi hanno ricevuto un dato alimento o mangime (nominativo, natura dei beni ricevuti, indicazioni sul prodotto) e a chi è destinato il prodotto finito ( fatture, bolle di accompagno, registri di carico e scarico); viene per di più auspicato che le imprese del settore alimentare sviluppino sistemi di rintracciabilità interna.

Nel suddetto documento è presente a disposizione degli operatori un modello ( allegato I ) che può essere utilizzato per informare le Aziende Sanitarie Locali del ritiro o richiamo immediato di un determinato prodotto; inoltre, per facilitare e standardizzare gli interventi di controllo ufficiale, il documento si prefigge un protocollo d’intervento comune attraverso l’utilizzo di uno schema di check list di registrazione ( allegato II ) dell’attività  di verifica svolta per far sì che gli Organi incaricati del controllo ufficiale evitino comportamenti disomogenei sia in eccesso che in difetto.

 

Stampa
Tag:
Valutazioni:
4.0

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x