Nella Gazzetta Ufficiale della UE del 01/09/2009 n. 229 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
Il Regolamento, che riguarda sia i mangimi destinati agli animali d’allevamento sia agli animali da compagnia, deriva dalla considerazione che le condizioni di commercializzazione degli alimenti per gli animali hanno un impatto determinante sulla competitività del settore, il cui fatturato ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi.
Vista quindi l’importanza del settore si è resa necessaria una semplificazione delle norme già esistenti in materia .
Infatti la non uniforme applicazione delle direttive che spesso contengono riferimenti incrociati e sovrapposizioni, ha creato barriere agli scambi intra-comunitari ormai ingiustificabili.
Il ricorso allo strumento del Regolamento,da parte della UE, appare coerente con l’obiettivo di dare risposta all’esigenza di certezza giuridica degli operatori e spesso anche degli stessi Stati Membri, in materia di alimentazione animale.
In particolare il Regolamento n. 767/2009:
- fornisce una serie dettagliata di definizioni relative ai vari tipi di mangimi, a particolari finalità di utilizzo, all’ etichettatura, agli animali destinatari etc.
- contiene prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi
- stabilisce regole per l’immissione sul mercato di categorie specifiche di mangimi, fissa un tenore massimo di additivi nei mangimi complementari e disciplina la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che dovranno avere determinate caratteristiche nutrizionali essenziali,stabilite in uno specifico elenco
- dedica grande attenzione all’ etichettatura, alla presentazione e all’ imballaggio dei mangimi, stabilendo sia regole di carattere generale per tutti i tipi di mangimi sia regole di carattere specifico per i diversi tipi di mangimi. In casi motivati, offre la possibilità all’acquirente, tramite l’autorità competente, di accedere alle informazioni circa la composizione dei mangimi composti al fine di accertare la veridicità delle informazioni riportate in etichetta.
Per i mangimi destinati agli animali da compagnia è previsto che i produttori indichino in etichetta uno speciale numero di telefono o altro mezzo idoneo per consentire all’acquirente di avere ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute in etichetta.
- istituisce un catalogo comunitario delle materie prime il cui uso da parte degli operatori del settore dei mangimi avrà tuttavia un carattere facoltativo.
Nella Gazzetta ufficiale della Unione europea del 30/01/2013 serie L n. 29 è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) N. 68/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi previsto dagli articoli 24 e 26 del Regolamento (CE) n. 767/2009.
In pratica la persona che, per la prima volta, immette sul mercato una materia prima che non è elencata nel catalogo (art. 24 punto 6 del Reg. (CE) 767/2009), notifica immediatamente il suo uso ai RAPPRESENTANTI DEI SETTORI EUROPEI DEI MANGIMI (articolo 26 del Reg. (CE) N. 767/2009).
I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un REGISTRO (FEED MATERIALS REGISTER) di tali notifiche su Internet e lo tengono aggiornato su base regolare (articolo 24 (6), del regolamento (CE) n. 767/2009 ). In tale registro sono presenti le materie prime ancora non pubblicate nel catalogo delle materie prime per mangimi.
1. CHI COMUNICA?
"La persona che, per la prima volta, immette sul mercato ...": questa persona è un utente registrato o operatore riconosciuto del settore dei mangimi, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti sull’ igiene dei mangimi .
Per “Immissione sul mercato” si intende la “ detenzione di mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, distribuzione e altre forme di trasferimento …” (articolo 3 comma 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 ).
Chi immette sul mercato può essere un fabbricante stabilito nell'Unione europea o un importatore. Può anche essere la persona responsabile dell'etichettatura, ad esempio quando un operatore è responsabile della commercializzazione di una materia prima sul mercato per conto di un produttore.
2. CHE COS’ È UNA MATERIA PRIMA PER MANGIMI?
Le materie prime per mangimi sono definite come prodotti di origine vegetale o animale, la cui finalità principale è quello di soddisfare le esigenze nutrizionali animali, nel loro stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, e sostanze organiche o inorganiche, sia che contengono o no additivi per mangimi, che sono destinati ad essere utilizzati per via orale, come alimento, dagli animali, direttamente come tali o previa trasformazione o nella preparazione di mangimi composti o come supporto di premiscele (articolo 3 comma 2 lett.g, del Regolamento ( CE) n. 767/2009).
Raccomandazione: per valutare se il prodotto immesso sul mercato è una materia prima per mangimi, si consiglia di fare riferimento ai seguenti atti:
- Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione dell’8 ottobre 2010 concernente lo status di alcuni principi attivi degli additivi cui si applica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti come i farmaci veterinari - (articolo 7 comma 1, del Regolamento (CE) n. 767/2009 - in fase di sviluppo);
- Misure UE per chiarire se un certo prodotto costituisce mangimi (articolo 7 comma 2, del Regolamento (CE) n. 767/2009);
- decisione dell'UE sullo status di prodotti come additivi per mangimi (articolo 2 comma 3, del Regolamento (CE) n. 1831/2003 .
Inoltre, si devono verificare il rispetto dell'articolo 6 comma 1, del regolamento (CE) n. 767/2009 concernente i materiali la cui immissione sul mercato o l'uso ai fini dell'alimentazione animale è vietata o limitata.
3. LA MATERIA PRIMA PER MANGIMI FIGURA GIÀ NEL CATALOGO?
Una materia prima è considerata come elencata nel catalogo non appena il nome con cui viene immessa sul mercato è elencato nella colonna 2 (denominazione) del Catalogo (tenendo conto delle note diverse).
Gli operatori sono invitati a far riferimento alla più recente versione ufficialmente pubblicata del Catalogo in una qualsiasi delle lingue dell'Unione europea.
I nomi delle materie prime per mangimi che figurano nel catalogo sono esclusivi, nel senso che qualsiasi operatore che immette sul mercato una materia prima con un nome che figura nel catalogo dovrà attenersi a tutte le pertinenti disposizioni del catalogo stesso, compresa la descrizione e i requisiti di etichettatura (articolo 24 comma 5 del Regolamento (CE) n.767/2009).
Le materie prime per mangimi conformi alle specifiche di una delle voci del catalogo, ma che sono immesse sul mercato con un altro nome non presente nel catalogo, saranno notificate nel registro.
4. CHE COSA SI INTENDE PER "PER LA PRIMA VOLTA"?
Il termine "per la prima volta" si riferisce alla prima immissione sul mercato UE (ai sensi dell'articolo 3,comma 8, del Regolamento (CE) n. 178/2002), a partire dal 1 settembre 2010, di una materia che non figura nel catalogo.
L'operatore del settore dei mangimi, che immette una nuova materia prima per mangimi sul mercato dell'UE, deve notificare questo fatto (e in linea di principio ciò non riguarderà più gli operatori successivi che stanno a valle della catena).
Nota: L'obbligo di notifica si applica anche alle materie prime per mangimi che sono state già immesse sul mercato UE prima del 1 ° settembre 2010, ma non sono elencate nel catalogo, e sono poi poste di nuovo sul mercato dopo tale data.
Appena le materie prime elencate nel Registro sono incluse nel Catalogo, saranno rimosse dal Registro stesso.
Nota: le materie prime che sono state presentate dai rappresentanti Europei del settore dei mangimi alla Commissione per l'inclusione nel primo aggiornamento del Catalogo sono state direttamente inserite nel registro.
Raccomandazione: l'unica fonte di informazioni per sapere se si immette per la prima volta una materia prima sul mercato è rappresentata dal citato registro.
Nota: La procedura di registrazione non fornisce all'operatore del settore dei mangimi notificante l’esclusiva per quanto riguarda il nome di una materia prima per mangimi.
In altre parole, diverse materie prime per mangimi, in termini di caratteristiche specifiche possono essere immesse sul mercato con lo stesso nome della materia prima per mangimi (sempre che questo nome non sia elencato nel catalogo). Questo perchè gli operatori del settore dei mangimi possono registrare caratteristiche diverse per le materie prime per mangimi con lo stesso nome. Pertanto, il solo controllo del registro per la presenza di un nome di una materia prima non è sufficiente per ritenere che una materia prima è già stata notificata al registro. Tutte le controversie relative ai nomi soggetti a tutela ai sensi della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale devono essere risolte prima dalle giurisdizioni competenti.
5. CHI SONO I RAPPRESENTANTI DEI SETTORI EUROPEI DEI MANGIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL REG. (CE) 767/2009?
I rappresentanti dei settori europei dei mangimi di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009 sono i produttori di mangimi della UE, operatori del commercio e organizzazioni di settore.
Lista dei rappresentanti degli operatori europei del settore dei mangimi:
AAF, APAG, CEFS, CEPS, CIAA, COCERAL, COFALEC, COPA-COGECA, EAPA, EDA, EFPRA, EMFEMA, EUCOLAIT, EUROMALT, European Flour Millers, EUSALT, FEDIAF, FEDIOL, FEFAC, FERM, IFFO, IMA-Europe and The Brewers of Europe.
6. ESISTE UNA RELAZIONE TRA IL REGISTRO COMUNITARIO E IL CATALOGO DELLE MATERIE PRIME?
La notifica nel registro non implica automaticamente l'iscrizione nel catalogo delle materie prime per mangimi.
Sebbene il registro e il catalogo siano entrambi destinati giuridicamente alla stessa finalità, ossia un aumento della trasparenza del mercato, la notifica nel registro e l’ aggiornamento del catalogo sono soggetti a due procedure legali completamente diverse: la notifica nel registro è un obbligo posto dalla legge sui singoli operatori del settore dei mangimi (cfr. l'articolo 24 comma 6, del Regolamento (CE) n. 767/2009), mentre le modifiche apportate al catalogo sono volontarie e su iniziativa esclusiva dei rappresentanti dei settori europei dei mangimi, a determinate condizioni (cfr. dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 767/2009).
Ciò significa che i rappresentanti degli operatori europei del settore dei mangimi possono, ma non sono obbligati, a prendere in considerazione il contenuto del registro durante il processo di modifica del Catalogo.
7. COME SI NOTIFICA UNA MATERIA PRIMA PER MANGIME SUL FEED MATERIAL REGISTER?
Guida alla notifica all'operatore del settore dei mangimi
Prima della notifica di una materia prima per mangimi, gli operatori del settore dei mangimi sono invitati a :
- verificare sull’attuale catalogo se il nome della materia prima che immettono sul mercato è già elencato;
- in caso contrario, sono invitati a verificare se il nome della materia prima è elencato sul registro on line e se la materia prima per mangimi soddisfa le caratteristiche menzionate nel registro;
- Nel caso in cui il nome della materia prima sia elencato nel registro ma le caratteristiche della materia prima non soddisfino quelle iscritte nel registro, essi introducono una nuova notifica (stesso nome ma con caratteristiche diverse);
- Nel caso in cui il nome della materia prima non sia affatto menzionata nel registro, essi introducono una nuova notifica (nuovo nome e nuove caratteristiche).
A. Procedura di registrazione
Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire le informazioni richieste nel modulo di notifica, compilando almeno i campi obbligatori (identità del richiedente, nome della materia prima per mangimi, materie prime per mangimi caratteristiche).
Una volta che il modulo è completato, l'operatore del settore dei mangimi notificante riceverà una mail con le informazioni fornite nel modulo di notifica.
L’operatore del settore dei mangimi notificante deve confermare questa informazione al momento del ritorno della e-mail per completare la procedura di notifica.
Se un campo obbligatorio non è completato, o l'operatore del settore dei mangimi non invia la conferma via e-mail, la notifica sarà automaticamente respinta.
Gli operatori del settore dei mangimi notificanti dovrebbero porre attenzione al fatto che lo strumento non permette loro di modificare la propria notifica.
Gli operatori del settore dei mangimi notificanti che intendono modificare una voce (ad esempio nome o delle caratteristiche), dovrebbero presentare una nuova notifica per le loro materie prime per mangimi e, se è possibile, chiedere ai rappresentanti degli operatori del settore dei mangimi della UE di ritirare la loro prima notifica.
In questo caso, essi dovrebbero fornire il numero di registrazione della materia prima per garantire l'identificazione corretta del prodotto da eliminare.
B. Nome della materie prime per mangimi
Il nome della materia prima per mangimi sarà quello con cui la materia prima per mangimi è collocata per la prima volta sul mercato, vale a dire nella rispettiva lingua.
Raccomandazione:
- Se si inserisce una materia prima sul mercato in diversi Stati membri dell'UE,è necessario menzionare nel modulo di notifica il nome della materia prima per mangimi in tutte le lingue dei paesi in cui la materia prima viene immessa sul mercato.Inoltre, è necessario comunicare il nome della materia prima in inglese, anche se la materia prima non viene immessa sul mercato in un paese di lingua inglese, questo potrà facilitare l'identificazione della materia prima sul registro e, quindi, contribuire all'obiettivo di una maggiore trasparenza.
- Nel caso in cui non si comunichi il nome della materia prima in inglese, si raccomanda vivamente di fornire una traduzione in inglese "non ufficiale" del nome della materia prima nel campo "caratteristiche" della materia prima per mangimi.
- Il nome originale con il quale la materia prima per mangime viene immessa sul mercato deve rispettare i principi generali di etichettatura stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare dall'articolo 11 (non deve essere ingannevole).
C. Caratteristiche delle materie prime per mangimi
L'operatore del settore dei mangimi notificante è tenuto a fornire informazioni in lingua inglese sulle principali caratteristiche delle materie prime per mangimi che immette sul mercato.
Queste informazioni saranno utili per altri operatori che immetteranno sul mercato le stesse materie prime per mangimi e per le autorità di controllo, per verificare se la materia prima è stata effettivamente registrata.
Raccomandazione:
Si raccomanda di indicare le caratteristiche principali delle materie prime per mangimi, considerando che tali informazioni saranno rese pubbliche e disponibili agli utenti e alle autorità. Qui di seguito un elenco indicativo di tali caratteristiche (max 250 caratteri):
- Traduzione indicativa del nome della materia prima in inglese (per materie prime per mangimi notificate in altre lingue)
- Tipo di materia prima (vegetale, minerale, animale)
- Processo da cui proviene la materia prima per mangimi
- Nome effettivo del materiale grezzo dal quale la materia prima per mangimi è prodotta (ad esempio frumento, se la materia prima è un sotto-prodotto della trasformazione dal grano)
- Nutrienti principali forniti (fonte cioè di proteine e / o di acidi grassi e / o di calcio e / o carboidrati, ecc) o carrier
D. La pubblicazione delle informazioni nel registro
Il Registro Pubblico delle notifiche di materie prime comprende il nome con cui è stato notificata la materia prima per mangimi e le caratteristiche delle materie prime per mangimi. L'identità dell' operatore del settore dei mangimi notificante non è pubblicata.
E . Accesso alle informazioni fornite dall’ operatore del settore dei mangimi notificante
Tutte le informazioni fornite dagli operatori del settore dei mangimi notificanti, compresa la loro identità, saranno a disposizione dei rappresentanti europei dei settori dei mangimi.
Esse possono essere messe a disposizione delle autorità della UE e nazionali competenti su loro richiesta.
F. Tenuta del registro - rifiuto / ritiro delle notifiche
Il registro viene aggiornato automaticamente al momento della notifica e della conferma da parte degli operatori del settore dei mangimi. Verranno rimosse le notifiche degli operatori del settore dei mangimi notificanti dal Registro su loro richiesta esplicita.
Libera traduzione a cura dell’autore del testo inglese pubblicato nel sito FEEDMATERIALSREGISTER.EU
Leggi il testo originale in inglese
Autore: Dr. S. Tartari
data di pubblicazione: 15 ottobre 2010
ultima modifica: 13 febbraio 2014