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Mangimi: numero di identificazione per i produttori

  • 20 dicembre 2010
  • Autore: Redazione VeSA
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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 -10-2010 Serie generale - n. 250, la Conferenza Permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento e  Bolzano ha emanato lINTESA 23 settembre 2010.

“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l’attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi”. 
 
Tali linee guida definiscono le procedure che le Regioni dovranno adottare per l’attribuzione dei numeri di identificazione dei produttori dei mangimi composti, secondo quanto stabilito dall’ art. 17, comma 1, lettera c, del Regolamento (CE) N. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
 
L’articolo 17 sopra richiamato consente ai produttori di mangimi composti registrati, ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 (regolamento sull’igiene dei mangimi) che non sono responsabili dell’etichettatura dei mangimi (mangimifici che fabbricano mangimi in conto lavorazione per altri operatori del settore dei mangimi), di apporre sull’etichetta, qualora ne siano sprovvisti ed in alternativa al loro nome ed indirizzo dello stabilimento, un numero di identificazione nel formato previsto dall’allegato V, capo II del Reg. (CE) 183/2005.
 
L’attribuzione del numero di identificazione (che avrà un codice univoco) sarà competenza della Regione alla quale, per il tramite della USL, i produttori di mangimi composti e gli importatori, dovranno far pervenire richiesta su apposita modulistica.
 
Il Ministero della salute detiene un elenco nazionale di tali operatori.(2013)
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2014
Data di pubblicazione :20 dicembre 2010
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