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Anagrafe suini: a pieno regime il D.Lgs n. 200/2010

  • 24 marzo 2011
  • Autore: Redazione VeSA
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Sono attualmente in vigore le norme previste dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200  (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2010), attuazione della direttiva 2008/71/CE  che stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini.

Molte delle indicazioni contenute nel Decreto n.200/2010 erano già presenti nell' O.M. Del 12/04/08 relativa al medesimo argomento, di fatto scaduta.

Le aziende, definite come qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, vengono registrate dal Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, in un elenco informatizzato.

Tale elenco viene tenuto e aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, ferma restando l'ufficialità dei dati nelle Regioni già dotate di proprie banche dati che garantiscono un identico livello di qualità e sicurezza dei dati (come il caso del S.I.V.A., istituito dalla Regione Marche).

Il responsabile legale dell’azienda, entro venti giorni dall’inizio dell’attività, richiede l’attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente per territorio, recante la sigla IT, le ultime tre cifre del codice ISTAT del Comune ove ha sede l’azienda, la sigla della Provincia e tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all’azienda su base comunale.

Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

Sono escluse dall'obbligo di registrazione le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale e che non hanno alcun altro animale da reddito presente.

Il detentore degli animali tiene ed aggiorna il registro aziendale che contiene informazioni circa il numero di suidi presenti in allevamento e le movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse.

I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati, tramite registrazione delle stesse nella BDN

Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 ( n.d.r.: comma1 del D.Lgs. n.200/2010)  sono già interamente inserite nella BDN nel rispetto della tempistica prevista all'allegato del decreto, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa.

Al fine di compilare e trasmettere il modello IV i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN ed i registri e le informazioni, nonché le copie del modello IV, sono messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.

Compito del detentore degli animali è quello di registrare in BDN i dati  relativi alla consistenza totale dell’allevamento rilevata il 31 marzo, corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico per quanto attiene ai suini presenti di età superiore a 70 giorni, al totale delle nascite o dei decessi e al numero di riproduttori quando presenti, specificandone la categoria.

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento, il numero degli animali movimentati, il codice d’identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione, la causale, la data ed il numero del documento d’accompagnamento o del certificato sanitario.

Nei casi in cui il detentore si avvalga per la registrazione di una persona delegata, quest’ultima provvederà a registrare in BDN gli eventi citati entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Il responsabile del macello registra in BDN entro 7 giorni ( entro 5 giorni lavorativi, se agisce tramite persona delegata) dalla macellazione la data dell’avvenuta macellazione e il numero di animali macellati, distinti per categoria.

L’identificazione degli animali deve essere effettuata entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda, nel rispetto delle condizioni di benessere, tramite l’esecuzione di un tatuaggio all’orecchio sinistro, in alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in consorzi di tutela della denominazione d’origine dei prosciutti.

È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l’uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell’orecchio destro.

 Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell’azienda di nascita (o dell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale) L’altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm.

Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, se ne appone uno nuovo in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.

A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi, purché tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità.

Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilità dell'animale.

 

CONTROLLI

Il Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del decreto.

Il programma annuale dei controlli riguarda almeno l' 1%  del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza.

Le Regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

Le autorità competenti ad eseguire i controlli si avvalgono della check list di cui all' allegato III del decreto 200/10 e ne registrano l'effettuazione nella BDN.

 

SANZIONI


Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di registrazione e identificazione degli animali, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria

L'innovazione del decreto
sta nel fatto che, parimenti ai controlli riguardanti l'anagrafe bovina, qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle stesse violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare alle norme, che, se rispettato, estingue le sanzioni relative.


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Ultima modifica: 23 marzo 2011
 

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