Il 24 giugno 2011 la Commissione ha adottato il Regolamento (Ue) n. 619/2011 della Commissione del 24 giugno 2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
Il nuovo regolamento ha lo scopo di armonizzare l'attuazione della politica di tolleranza zero sul materiale geneticamente modificato (GM) non autorizzato nei mangimi ed è in vigore dal 15 luglio 2011. Esso affronta l'incertezza giuridica che hanno gli operatori comunitari quando commercializzano mangimi importati da paesi extra-UE.
Il Reg. (CE) 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, non ha fornito le regole per controllare nei mangimi la presenza di materiale che contiene OGM o di materiale che è costituito da OGM o che è prodotto da OGM in corso d’autorizzazione comunitaria o che abbia un’autorizzazione scaduta.
Di conseguenza, i controlli ufficiali (sia nelle metodiche di campionamento sia nell’interpretazione dei risultati) per la ricerca di tali OGM, hanno avuto applicazione diversa nei vari paesi membri portando a conclusioni divergenti sulla conformità di un mangime rispetto al Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Il Regolamento (UE) 619/2011 intende quindi porre rimedio a queste carenze in modo da assicurare gli stessi risultati per gli stessi prodotti controllati in tutta la comunità.
Il nuovo regolamento fissa i seguenti punti chiave:
- Imposta uno zero tecnico ad un livello di 0.1% (il più basso livello di materiale geneticamente modificato, considerato dal Laboratorio di Riferimento della UE, per la validazione di metodi quantitativi). Si tratta del livello più basso dove i risultati sono riproducibili in maniera soddisfacente tra i vari laboratori ufficiali quando vengono utilizzati appropriati metodi di campionamento e metodi di analisi per la valutazione dei campioni dei mangimi. Gli stati membri dovranno considerare non conforme un prodotto quando tale valore (tenuto conto dell’incertezza di misurazione) verrà superato.
- Armonizza i metodi di campionamento e d’analisi (tramite integrazioni e deroghe ad alcune disposizioni dell’allegato I e II del Reg.152/2009) in tutti i paesi dell'UE.
- Limita i materiali geneticamente modificati nei mangimi.
- Stabilisce i seguenti criteri per il materiale geneticamente modificato che dovrà:
- essere autorizzato per la commercializzazione in un paese extracomunitario;
- avere una domanda EFSA valida ai sensi articolo 17 del regolamento CE 1829/2003 o avere un’autorizzazione scaduta ai sensi dello stesso regolamento CE 1829/2003;
- avere un’autorizzazione i corso da oltre tre mesi;
- non è stato identificato dall'EFSA come avente effetti negativi sulla salute o sull’ambente a livelli inferiori allo 0,1%;
- il metodo di analisi quantitativo deve essere pubblicato dal laboratorio di riferimento dell'UE;
- i materiali di riferimento certificati devono essere disponibili per i paesi dell'UE e dei terzi
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Ultima modifica: 22 luglio 2011