Nella GUUE L 242 del 20.09.2011 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale ,
successivamente rettificato per un errore di traduzione del testo italiano (Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale )
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Il nuovo regolamento di esecuzione 931, dedicato agli alimenti di origine animale definiti prodotti trasformati e non trasformati all’art.2 paragrafo 1 del reg. 852/2004 CE, nasce dall’opportunità di definire norme per lo specifico settore, al fine di garantire la corretta applicazione dei requisiti previsti all’art. 18 del reg. 178/2002 CE, relativo alla rintracciabilità.
Il regolamento non si applica agli alimenti " composti", ossia quelli contenenti sia prodotti di origine vegetale che alimenti trasformati di origine animale
Tale norma avrà decorrenza a partire dal 1° luglio 2012.
Nella GURI n. 220 del 21-9-2011 è stato pubblicato il Decreto 3 agosto 2011 “ Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148” con cui vengono stabilite le procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura. ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.
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Ultima modifica: 6 luglio 2012