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Etichettatura degli alimenti : novità dalla UE con il Regolamento n. 1169/2011

  • 28 novembre 2011
  • Autore: Redazione VeSA
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Il 22 novembre è stato pubblicato il nuovo Regolamento Europeo 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, relativo alle diciture delle etichette alimentari.

Si tratta di un Regolamento che permetterà ai consumatori di avere le informazioni necessarie per fare delle scelte più consapevoli.

Un primo aspetto riguarda la dimensione dei caratteri che devono essere utilizzati: ciò favorisce una reale leggibilità di tutte le informazioni riportate. E’previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).

Un altro punto importante è rappresentato dall’obbligo di riportare, per tutti i prodotti, le tabelle nutrizionali (ma solo tra cinque anni). La tabella nutrizionale sarà obbligatoria per sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto.

Alcuni elementi nutrizionali, quali i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio, sono importanti per la salute pubblica, quindi i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengono conto di tali elementi.
Gli schemi, come ad esempio quello a semafori utilizzato nel Regno Unito, si potranno utilizzare solo se di facile comprensione.

Per le persone allergiche il nuovo Regolamento rappresenta un importante aiuto in quanto diviene obbligatoria l’evidenziazione circa la presenza di allergeni ( in grassetto o colore)

La dicitura “oli vegetali” non sarà più sufficiente, sarà infatti obbligatorio riportare il tipo di vegetale dal quale è stato estratto l’olio (palma, soia, ecc).

Inoltre, al pari di quanto già avviene per la carne bovina, sarà obbligatorio (entro due anni) indicare il paese di origine o il luogo di provenienza anche delle carni ovine, suine e caprine.
La Commissione potrà estendere tale obbligo anche per i prodotti a base di latte.

I prodotti originariamente congelati, se venduti scongelati, dovranno riportare in etichetta la dicitura “scongelato”.
Quando negli alimenti quali il pesce o la carne vi sia stata un’aggiunta di acqua superiore al 5% ciò dovrà essere riportato in etichetta.

Per i salumi insaccati vi è l’obbligo di indicare che l’involucro non è commestibile.

Una serie di importanti novità che entreranno in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue, e che dovranno essere applicate entro tre anni (cinque per le informazioni nutrizionali).

Autore

 

N.d.R.:
In tema di etichettatura dei prodotti alimentari, ricordiamo che in Italia, nel corso del 2011,  sono state emanate la  Legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41), e il successivo Decreto MIPAAF  3 agosto 2011, n. 5464 , in vigore dopo pubblicazione in G.U., recante "Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari".
 

Ultima modifica: 28 novembre 2011
 

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