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Materiali a contatto con gli alimenti: aggiornamenti della normativa comunitaria

  • 20 gennaio 2012
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Reg. (UE) n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, costituisce una misura specifica presa sulla base dell’art.5 del Reg. (CE) n. 1935/2004 ed abroga la direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002. Si tratta del c.d. "Regolamento PIM” - ( Plastic Implementation Measure).

Il suo campo di applicazione si estende agli strati di natura plastica dei multistrato multimateriali, ai materiali plastici rivestiti o stampati, così come a quelli tenuti da adesivi.

Sono escluse dal campo di applicazione le resine a scambio ionico,le gomme ed i siliconi così come adesivi, inchiostri e rivestimenti;

In Allegato 1 del sopraccitato regolamento sono  elencate le 885 sostanze autorizzate dall’Unione europea mentre in Allegato 2 vengono indicati i limiti di migrazione specifica di talune sostanze.


Il Reg. (CE) n.1282/2011 del 28 novembre 2011,(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L. 328 del 10 dicembre 2011 )modifica e corregge il Reg. (UE) n. 10/2011 ; in particolare aggiungendo  nuove sostanze all’elenco presente in Allegato 1 - Reg. 10/2011 e  modificando le indicazioni stabilite per alcune sostanze, quali:

  • considerando 3- melammina (MCA 239):  viene indicata  la dose giornaliera accettabile (DGA) pari a 0,2mg/Kg di massa corporea  e  si fissa il limite di migrazione in  2,5mg/Kg di prodotti alimentari;
     
  • considerando 5-  MCA 438 : deve essere usata come monomero piuttosto che come additivo;
     
  • considerando 5 -  MCA 376: viene indicata la dose giornaliera accettabile (DGA)pari a  1mg/Kg di massa corporea e si  fissa il limite di migrazione  in 60mg/Kg;
     
  • considerando 7- il numero CAS della MCA797 da 00007328-26-5 viene convertito in 0073018-26-5
     

Il Reg. (CE) n.1282/2011 inoltre  stabilisce, all'Articolo 2, che tutti i materiali già in commercio conformi all’allegato 1 del Reg.10/2011 possono essere commercializzati fino al 1 gennaio 2013 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte.

 

Leggi:

il testo consolidato del Reg. 1935/2004 ( al 3 aprile 2012)

il testo consolidato del Reg. n. 10/2011 (al 3 aprile 2012 )

 il Piano regionale per il controllo ufficiale dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)
 

Leggi anche il Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009 , concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari  che stabilisce i requisiti per l’immissione sul mercato dei materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

 

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Ultima modifica: 18 gennaio 2012
 

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