La procedura che attualmente viene seguita in caso di conferma di un focolaio di scrapie (cioè dopo segnalazione di positività al test rapido da parte dell'IZS competente, conferma del CEA di Torino ed esito genotipo della Prp da Istituto Superiore di Sanità) è la seguente:
- emissione da parte dell’Autorità competente dell’ordinanza di abbattimento degli animali;con nota prot. DGVA-VIII/43501/P-I.8.d/48 del 01/12/2006, è indicata in via prioritaria l’applicazione delle misure di abbattimento selettivo ma l’abbattimento potrà essere anche totale se autorizzato da parte della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute;
- analisi di genotipizzazione di tutti i capi presenti nell’allevamento, per l’individuazione dei soggetti geneticamente sensibili, resistenti e/o semiresistenti.
- La misura di controllo selettivo prevede, come da regolamento comunitario CE 999/2001 e smi , l’abbattimento di tutti i caprini e gli ovini ad esclusione dei maschi ARR/ARR e delle femmine portatrici di almeno un allele ARR e non aventi l’allele VRQ.
- con le modalità previste dalla Circ. M.S. 0022550-p-18/12/09 è consentito, esclusa la presenza di BSE, l’invio di agnelli sotto i 3 mesi di età di genotipo non noto da focolai di scrapie classica, previa asportazione oltre che del materiale specifico a rischio, anche del cranio a partire dalla quarta vertebra cervicale e dell’intero pacchetto intestinale.
- Per ciò che riguarda il latte questi deve essere sequestrato in azienda in attesa che la BSE sia esclusa (nota Ministero della Salute DGSAFV.III/3920/P-C1.b/278 del 02/03/2009). Fino all'esito dell'ISS deve essere distrutto o destinato all'utilizzo per consumo animale nel solo allevamento di produzione
- Il ripopolamento negli allevamenti che hanno effettuato l’abbattimento, dopo che sono state effettuate le operazioni di disinfezione, può procedere introducendo solo ovini maschi con genotipo ARR/ARR (resistente) e ovini femmine con almeno un allele ARR e nessuno VRQ.
- Il focolaio è da considerare chiuso all'abbattimento dell'ultimo capo sensibile (nota DGSAFV.III/3512 del 24/02/11)
- La sorveglianza attiva prosegue sui morti in allevamento per 24 mesi (su tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi) e sulle macellazioni (controlli statistici, fino a 150 macellati l'anno)
- per ciò che riguarda le movimentazioni, gli ovini con genotipo ARR/ARR non sono soggetti ad alcuna restrizione. Gli ovini maschi aventi un solo allele ARR nati in azienda possono essere inviati al macello, le femmine con genotipo semiresistente hanno la possibilità di essere movimentate verso il macello o verso altre aziende di pari livello sanitario.
- La procedura è da considerarsi chiusa con l'invio al Sindaco dei dati necessari per la richiesta di indennizzo all'allevatore del latte, degli animali abbattuti e la distruzione dei materiali non disinfettabili, ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n°218
- l'allevamento sede d'infezione viene inserito obbligatoriamente nel piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle TSE (nota Ministero della Salute DGVA VIII/41029/P-I.8.d/48 del 15/11/2006), nella Regione Marche tali condizioni sono previste dal DDS 95 del 16/05/2005
Nel caso il focolaio di malattia sia causato da uno variante “atipica”del tipo NOR 98 sono state introdotte particolari misure di eradicazione.
In questo caso si procede all’abbattimento dei soli montoni con genotipo sensibile (ARQ con mutazione Fenilalanina al 141 e i soggetti AHQ) e all’obbligo di ripopolare solo con montoni privi delle predette mutazioni. Nessun'altra misura, se non quella di effettuare una sorveglianza nei due anni successivi, è disposta sui rimanenti animali del gregge e loro prodotti. Anche per quanto riguarda i focolai “atipici” nessuna restrizione deve essere applicata sul latte dopo la conferma dell'ISS..
Ultima modifica : 3 maggio 2012