A seguito della crisi internazionale nel settore dei mangimi avvenuta alla fine del 2010 dovuta alla presenza di diossine in grassi ed oli destinati all’alimentazione degli animali, l’ Unione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 225/2012 del 15 marzo 2012 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina.
Il Regolamento 225/2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77 del 16 marzo 2012 e che sarà applicabile dal 16 settembre 2012, prevede fondamentalmente:
a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) trattamento oleochimico di acidi grassi;
c) produzione di biodiesel;
d) miscelazione di grassi
e
- un sistema di monitoraggio obbligatorio dei prodotti, con spese a carico dell’Operatore, presso laboratori accreditati per la somma di diossine e PCB diossina-simili ,in conformità del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione così come modificato dal REGOLAMENTO (UE) N. 278/2012 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili.
Gli Operatori del settore dei mangimi che svolgono le attività sopra elencate dovranno chiedere il riconoscimento all’Autorità Competente mediante il nuovo Modello 2 bis , che sostituisce quello precedentemente emanato con le linee guida sull’applicazione del Reg. (CE) 183/2005
Con la nota ministeriale 17029-P-19/09/2012 è stato adottato il nuovo modello 2 Bis.
Ai fini del riconoscimento, l’Autorità competente verificherà che l’Operatore del settore dei Mangimi abbia provveduto ad integrare il sistema di monitoraggio obbligatorio con le buone prassi e con i sistemi di analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) posti in essere presso i propri stabilimenti.
Ultima modifica: 30 maggio 2012