Nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2012, è pubblicato il Decreto Legislativo 1 ottobre 2012 n°186 relativo a “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera”.
Il decreto, che precede, presumibilmente di poco tempo, l’ emanando accordo tra Governo-Regioni e province autonome recante “Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento 1069/2009 del Parlamento Europeo e del relativo Regolamento Ue 142/2011”, si compone di 18 articoli, attuando l’obbligo, per ciascuno Stato Membro, d’individuare, in base ai rispettivi ordinamenti, le sanzioni applicabili alle disposizioni regolamentari.
La determinazione delle Autorità Competenti, definite in forza del titolo V della Costituzione, ricalca quella del decreto legislativo 193/2007, vista la stretta interdipendenza tra il “pacchetto igiene” e la disciplina relativa a sottoprodotti O.A. e derivati, più volte citata nei considerando e nell’articolato di quest’ultima.
A questo proposito, notiamo come all’articolo 9 (autocontrollo), il quinto comma, preveda, in analogia a quanto disposto per simili circostanze dall’art. 6 comma 7 del Decreto legislativo 193/2007 che “nel caso l’Autorità competente riscontri inadeguatezze nelle procedure di cui ai commi 1 e 3, fissa un congruo termine entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate”, mentre l’articolo 6 del precedente decreto legislativo 36/2005 prevedeva direttamente l’applicazione della sanzione.
Coerente peraltro con i principi di entrambi i sistemi normativi (piani di controllo integrati) e in considerazione di impianti di controlli già strutturati a seguito dell’applicazione del Reg. 1774/2002, la precisazione (art. 16 e 17) che il controllo ufficiale deve essere effettuato con le risorse umane finanziare e strumentali disponibili alla legislazione vigente e che dal Decreto non possono derivare maggiori oneri alla finanza pubblica.
Per quanto concerne gli illeciti nell’importazione e transiti,il decreto prevede ,in linea con la direttiva 97/78/CE, solo i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici: per tutte le altre fattispecie si rimanda all’ applicazione del Decreto Legislativo 25/02/2000 n°80 .
Le violazioni nelle esportazioni, nonché l’ immissione sul mercato perpetrata attraverso modalità diverse dalla importazione e invio in transito, di tutti i sottoprodotti e le violazioni delle prescrizioni relative al trattamento di campioni per la ricerca o campioni diagnostici, di campioni commerciali ed articoli da esposizione, sono invece contemplate e sanzionate dal presente decreto.
Viene abrogato il D. Lvo 36/2005 di pari oggetto, tranne per gli art. 10 e 11, facenti riferimento a specifiche norme previste dal tuttora vigente decreto 16/10/2003 del Ministero della Salute e basate sulla disciplina del Reg.(CE) 999/2001 relative al materiale specifico a rischio.
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Ultimo aggiornamento 14/11/2012