Nella Regione Marche, gli oneri per il mantenimento quotidiano dei cani randagi catturati ospitati presso strutture pubbliche o private ricadono sui Comuni singoli o associati e sulle Comunità Montane.
In base al testo rinnovato della Legge regionale n. 10/97, tali oneri devono essere determinati esclusivamente in funzione dell’età e dello stato di salute degli animali e non più in base alla sola capacità massima delle strutture di ricovero come avveniva con la precedente D.G.R. n. 560/2002.
Con la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1314 del 15.09.12 è stato approvato il nuovo tariffario che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono applicare per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private al fine di poter accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 10/97.
La stessa è stata modificata con la Delibera della Giunta Regionale Marche n. 951 del 05/08/2019 .
Tale delibera recepisce appieno il rinnovato testo della Legge regionale determinando le tariffe in base alla fascia di età ed allo stato di salute dell’animale.
In merito, è importante sottolineare che vengono finalmente definite nel dettaglio le spese per l’assistenza sanitaria di base, incluse nelle tariffe, che i gestori sono tenuti a garantire ad ogni singolo animale ricoverato, escludendo le prestazioni veterinarie previste dall’art. 5 della L.R. n. 10/97, già a carico dei Servizi veterinari delle Aree Vaste dell’A.S.U.R. e le prestazioni medico veterinarie particolari, la cui erogazione deve essere preventivamente concordata con il Comune proprietario dell’animale.
A partire dalla data di pubblicazione della D.G.R. n. 1314/12 tutti i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, in caso di rinnovo o di stipula di nuova convenzione con strutture pubbliche o private, dovranno obbligatoriamente fare riferimento alle tariffe minime e massime stabilite dalla delibera per poter accedere ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 10/97.
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Ultima modifica: 3 dicembre 2012