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Aromi: l’UE ha adottato la lista delle sostanze autorizzate

  • 14 gennaio 2013
  • Autore: Redazione VeSA
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La Commissione europea ha adottato in data 1/10/2012 due regolamenti volti a chiarire ed armonizzare l’uso delle sostanze aromatizzanti all’interno dell’UE.

Il primo regolamento, Regolamento d'esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, adotta l'elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei prodotti alimentari in tutta l'Unione europea e lo inserisce nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008  del Parlamento europeo e del Consiglio.

Essendo applicabile a decorrere dal 22 aprile 2013, l'industria alimentare europea ha il tempo di adeguarsi alle nuove regole.
Dopo questa data solo gli aromi e i materiali di base inclusi nell’elenco comunitario possono essere immessi sul mercato o utilizzati negli o sugli alimenti alle condizioni d’impiego ivi specificate.
L’elenco è modificato secondo la procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari e degli aromi alimentari, definita nel Regolamento (CE) n. 1331/2008.

Le sostanze aromatizzanti già in uso, che non figurano nell'elenco, saranno vietate dopo un periodo transitorio di 18 mesi.
Il Regolamento UE 872/2012, oltre a stabilire gli aromi che possono essere utilizzati, fornisce anche per ciascuno di loro il numero corrispondente sul registro del Chemical Abstracts Service (CAS), nonché i numeri utilizzati dal Consiglio d’Europa e dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari FAO/OMS (JEFCA).
Le utilizzazioni autorizzate di sostanze aromatizzanti saranno elencate in base alla categoria di prodotti alimentari ai quali queste sostanze possono essere aggiunte.

La trasparenza sarà migliorata poiché l’elenco sarà anche disponibile in una banca dati online, e ciò consentirà ai consumatori, alle imprese del settore alimentare e alle autorità nazionali di controllo alimentare di conoscere facilmente quali sostanze aromatizzanti sono utilizzate negli alimenti.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha impiegato un decennio per valutare le migliaia di aromi presenti sul mercato e le loro affidabilità.
Il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) dell’EFSA ha riscontrato che la maggioranza delle sostanze aromatizzanti non presenta problemi di sicurezza; tuttavia 7 aromatizzanti rispetto ai quali l’EFSA, il comitato scientifico dell’alimentazione e il comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JEFCA) aveva espresso dubbi quanto a sicurezza tossicologica sono stati ritirati dal mercato dell’UE.

Il gruppo di esperti scientifici CEF dell’EFSA ha chiesto nuovi dati alle industrie per poter completare la valutazione del rischio di oltre 400 sostanze incluse nel programma di revisione, che potranno essere temporaneamente utilizzate in attesa del verdetto definitivo.
Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più restrittive rispetto all’elenco dell'Unione per quanto riguarda l'uso di sostanze aromatizzanti in alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti trasformati a base di cereali e per la prima infanzia e alimenti dietetici per lattanti e per la prima infanzia con fini medici specifici di cui alla direttiva 2009/39/CE.

Il secondo regolamento adottato in data 1/10/2012, Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, riguarda le misure transitorie per gli altri aromi, come quelli di origine non alimentare, ed è applicato dal 22 ottobre 2012.
Gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla parte A dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Gli alimenti contenenti aromi e materiali di base non conformi alle parti da B a F dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1334/2008, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2018, possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Una nuova sostanza aromatizzante può essere autorizzata solo se rispetta le seguenti condizioni:

  • sulla base dei dati scientifici disponibili, non presenta rischi per la salute del consumatore alle dosi proposte;
  • la sua utilizzazione non induce in errore il consumatore.

Altri fattori possono essere presi in considerazione, come, tra l'altro, fattori di ordine etico, ambientale o fattori collegati alle tradizioni.
Con la pubblicazione dei due nuovi regolamenti, l’esecutivo UE ritiene che l'utilizzazione di sostanze aromatizzanti nei prodotti alimentari sarà ancora più sicura e più trasparente per i consumatori.

 

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Ultima modifica: 20 dicembre 2012
 

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