Il Ministero della Salute ha pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 Gennaio 2013, il Decreto 12/12/12. - Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell’articolo 8 , commi 6 e 9 , del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189- in cui viene ribadito l’obbligo di alcune informazioni per il consumatore.
In pratica il Ministero stabilisce ed attua le disposizioni previste dal Decretone Balduzzi del 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella Legge 189/2012
Le informazioni obbligatorie sono: la dicitura in rosso “ prodotto da consumarsi previa bollitura” che deve essere ben evidente sul frontale del distributore a caratteri di almeno 4 cm., la data di mungitura e la durabilità del prodotto, cioè 3 giorni.
Altra novità non novità è l’esclusione di contenitori per un consumo di latte in loco, quindi via le “go-cups” ovvero i bicchieri da passeggio.
Chi imbottiglia latte deve etichettare i contenitori con le stesse indicazioni obbligatorie sopra elencate .
Permane il divieto di somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche.
Tale disposizione , emanata la prima volta nel 2008 con l’ Ordinanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali concernente “ Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana “ del 10 dicembre 2008 , successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012, con l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 12 novembre 2012 . "Proroga delle misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana " , è volta alla prevenzione dei rischi sanitari legati al consumo di latte crudo .
Già il provvedimento 25 gennaio 2007- Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita di latte crudo per l’alimentazione umana “, recepito dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente P.F.Veterinaria e Sicurezza Ali mentare n. 123/VSA_04 del 26 maggio 2008 , richiedeva all’azienda di produzione, che forniva latte per i distributori, maggiori garanzie sanitarie con l’obbligo di effettuare in autocontrollo verifiche analitiche programmate in allevamento, per poter individuare ed escludere dalla produzione gli animali portatori di E. Coli 0157 .
L’Ordinanza del 2008 si era resa necessaria a seguito di segnalazione da parte della Federazione italiana medici di medicina generale e delle Federazioni mediche e Società scientifiche di pediatria e neonatologia di alcuni casi di sindrome emolitico emorragica (SEU) associati a infezione da E.Coli produttore di verocitossina
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Ultima modifica: 12 febbraio 2013